COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS 4 STRADE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MOSTARDA EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 12.2.2009 (Gara: MIRTENSE – VIRTUS 4 STRADE dell’8.2.2009 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS 4 STRADE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MOSTARDA EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 12.2.2009 (Gara: MIRTENSE – VIRTUS 4 STRADE dell’8.2.2009 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che le argomentazioni addotte dalla Società reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili, perché, in effetti, al termine della gara il calciatore MOSTARDA EMILIANO ha stretto la mano all’arbitro accompagnandolo con un gesto di contestazione. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore MOSTARDA EMILIANO da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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