COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 78 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FABRICA CARBOGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENDO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BARBARANELLI PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 19.2.2009 (Gara: CASALOTTI – FABRICA CARBOGNANO del 15.2.2009 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 78 del 05/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FABRICA CARBOGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENDO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BARBARANELLI PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 19.2.2009
(Gara: CASALOTTI – FABRICA CARBOGNANO del 15.2.2009 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuto che alcune osservazioni avanzate dalla Società FABRICA CARBOGNANO nell’analitico e dettagliato ricorso presentato a questa Commissione di Disciplina Territoriale possano essere parzialmente assumibili;
che, in effetti, può essere verosimile che l’arbitro, nella concitazione degli ultimi frangenti di gara, abbia in realtà confuso la persona del calciatore BARBARANELLI, espulso in precedenza e posizionatosi in tribuna con sostenitori della squadra avversaria che assumevano comportamento gravemente e reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro.
Detto ciò, questa Commissione, pur censurando l’atteggiamento offensivo tenuto dal già citato BARBARANELLI dopo l’espulsione decretatagli dall’arbitro per doppia ammonizione, ritiene che la sanzione comminatagli possa essere lievemente attenuata in relazione a quanto sopra esposto.
Conseguentemente, questo Organo di Disciplina Sportiva;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore BARBARANELLI PIETRO da 4 a 3 gare effettive.
La tassa reclamo si restituisce.
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