COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 78 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCONI ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MAGLIOZZI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 DEL 7.2.2009 (Gara: REAL MARCONI ANZIO – LANUVIO CAMPOLEONE del 7.2.2009 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 78 del 05/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCONI ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE MAGLIOZZI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 DEL 7.2.2009
(Gara: REAL MARCONI ANZIO – LANUVIO CAMPOLEONE del 7.2.2009 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ritenute neppure parzialmente assumibili le argomentazioni dedotte dalla reclamante in ordine alle entità della sanzione relativa al comportamento del Sig. MAGLIOZZI CLAUDIO il quale, a fine gara, dopo aver rivolto espressioni irriguardose al direttore di gara, lo colpiva alla schiena procurandogli dolore. Tanto premesso, considerate inattendibili le doglianze della Società ricorrente e che la sanzione comminata appare del tutto congrua rispetto al grave comportamento tenuto dal sopra citato tesserato, comportamento evidenziato analiticamente dall’arbitro nel proprio rapporto,
Tutto ciò premesso, Questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando la squalifica del calciatore MAGLIOZZI CLAUDIO fino al 31.12.2009.
La tassa reclamo va incamerata.
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