COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLACCI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 5.3.2009 (Gara: F.C. LATINA – PESCATORI OSTIA del 1^.3.2009 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLACCI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 5.3.2009 (Gara: F.C. LATINA – PESCATORI OSTIA del 1^.3.2009 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società F.C. LATINA pone in evidenza che il comportamento del calciatore MARTELLACCI DANILO è accaduto mentre rientrava al termine dell’incontro negli spogliatoi, dove si era creata una zuffa, alla quale egli partecipava in maniera marginale, avendo un semplice diverbio con gli avversari. Ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante possono essere prese parzialmente in considerazione, in quanto l’episodio che ha visto coinvolto il calciatore MARTELLACCI DANILO a fine gara, si è concretizzato in un unico contesto, in cui il calciatore, trovandosi in un parapiglia creatosi tra i calciatori delle due squadre al termine dell’incontro, reagiva colpendo senza conseguenze un avversario e insultandolo. Considerato pertanto che la sanzione stessa comminata al MARTELLACCI possa essere lievemente ridimensionata, alla luce degli accadimenti verificatisi dopo il fischio di chiusura della gara da parte dell’arbitro, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore MARTELLACCI DANILO da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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