COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. CASALBERTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTINI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32/5 DEL 19.2.2009 (Gara: ATL. CASALBERTONE – REAL SETTEVILLE del 14.2.2009 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. CASALBERTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTINI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32/5 DEL 19.2.2009 (Gara: ATL. CASALBERTONE – REAL SETTEVILLE del 14.2.2009 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società reclamante osserva che è emerso dalla lettura del referto arbitrale, cui il C.G.S. conferma una valenza privilegiata sotto il profilo probatorio, ma anche dal reclamo dell’ATL. CASALBERTONE che l’invasione di campo da parte di sostenitori del REAL SETTEVILLE è stata successiva alla rissa già scoppiata in campo tra alcuni calciatori appartenenti ad entrambe le Società. Pertanto, la responsabilità per la rissa tra calciatori non può che imputarsi ad entrambe le Società, prescindendo da chi vi abbia dato origine, fermo restando l’esclusiva responsabilità oggettiva del REAL SETTEVILLE per l’invasione di campo consumata dai propri sostenitori è stata con provvedimento ad hoc sanzionata dal Giudice Sportivo. La gara è stata comunque sospesa per rissa generale e quindi non può trovare accoglimento la domanda della reclamante. Tanto premesso, la Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo dell’ATL. CASALBERTONE confermando le decisioni del Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata.
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