COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI PRIVERNO E DEL SUO PRESIDENTE BRUNO PETROLE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI PRIVERNO E DEL SUO PRESIDENTE BRUNO PETROLE
Con atto del 13 gennaio 2009 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Bruno Petrole, presidente della società Città di Priverno e la stessa società per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 comma 1 del CGS e la seconda per responsabilità diretta per gli addebiti ascritti al suo presidente. Nell’atto di deferimento viene ricordato che la Commissione Disciplinare aveva trasmesso gli atti alla Procura per verificare l’effettiva idendità della persona che, al termine della gara, si era introdotto nello spogliatoio arbitrale facendo violenza sulle cose e sulla persona del direttore di gara. Dagli accertamenti eseguiti la Procura aveva tratto la sicurezza che la persona in questione fosse realmente, come già ipotizzato dallo stesso direttore di gara, il Sig. Bruno Petrole, presidente della società.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione alle parti.
Alla riunione erano presenti sia il rappresentante della Procura che il deferito.
Il rappresentante della Procura chiedeva l’affermazione di responsabilità a carico dei soggetti deferiti e richiedeva per il Presidente Bruno Petrole la inibizione per dodici mesi ed € 2.500,00 di ammenda e per la società Priverno l’ammenda di € 2.500,00.
Il Presidente Petrole sollecitava invece il proscioglimento in quanto si era limitato a trattenere l’Arbitro che non voleva concedergli udienza e di non aver mai compiuto i gesti di violenza di cui era accusato anche perché tutto l’episodio si era svolto alla presenza di due agenti della Polizia Municipale.
Ritiene la Commissione Disciplinare che gli addebiti a carico del deferito siano stati pienamente provati. Non può esservi alcun dubbio sulla identità della persona descritta compiutamente nel referto di gara, in quanto lo stesso presidente Petrole ha confermato in più occasioni di essere stato proprio lui ad entrare, senza averne peraltro alcun titolo, nello spogliatoio arbitrale al termine della gara, avendo una animata discussione con il direttore di gara. Il comportamento del deferito, compiutamente descritto nel referto, è obiettivamente grave, anche se non è certo l’intento meramente violento, essendo ipotizzabile più un tentativo, animato e scomposto, di avere una interlocuzione in senso polemico con l’Arbitro.
Ciò detto le sanzioni richieste possono essere solo ridimensionate alla luce degli occorsi e dell’ammenda già irrogata per gli stessi fatti a carico della società e della costante giurisprudenza di questa Commissione che esclude la comminatoria a carico di atleti e dirigenti di società non professioniste di sanzioni pecuniarie.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di affermare la responsabilita’ dei deferiti e per l’effetto irrogare al SIG. BRUNO PETROLE l’inibizione di mesi 9 ed alla SOCIETA’ CITTA’ DI PRIVERNO l’ammenda di € 400,00
Le sanzioni irrogate decorrono dalla data della comunicazioni agli interessati. Manda la segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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