COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TERRACINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 10.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PERRONI SIMONE, FINO AL 10.2.2011 CREOPOLO PASQUALE, FINO AL 10.2.2010 A CARICO DEL CALCIATORE LIA ALEX E DEL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 27 DEL 12.2.2009 (GARA: SPORTING TERRACINA – PRO FORMIA dell’8.2.2009 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TERRACINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 10.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PERRONI SIMONE, FINO AL 10.2.2011 CREOPOLO PASQUALE, FINO AL 10.2.2010 A CARICO DEL CALCIATORE LIA ALEX E DEL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 27 DEL 12.2.2009 (GARA: SPORTING TERRACINA – PRO FORMIA dell’8.2.2009 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo con il quale la Società SPORTING TERRACINA eccepisce la versione dei fatti così come riportati dall’arbitro, in quanto i propri calciatori, a seguito di una convalida di una rete da parte della squadra avversaria, è pur vero che protestavano ma che molto probabilmente lo spintonavano al solo scopo di tutelarlo. Precisa altresì la ricorrente che il Presidente ha personalmente accompagnato l’arbitro negli spogliatoi e che nessuno ha colpito con calci la porta del locale riservato all’arbitro. Chiede inoltre il Presidente di essere ascoltato alla presenza dell’arbitro e dei calciatori squalificati i quali hanno sottoscritto atto di discolpa allegato al presente reclamo. Preliminarmente questa Commissione Disciplinare Territoriale fa presente che le norme regolamentari vigenti non consentono di effettuare confronti diretti tra tesserati di una Società e l’arbitro stesso. Osserva, tra l’altro questo Organo Giudicante che ha appositamente convocato il direttore di gara, il quale in un supplemento di referto all’uopo redatto, ha confermato integralmente quanto già scritto sul rapporto originario, riconoscendo, senza ombra di dubbio, nei calciatori PERRONI, CREOPOLO e LIA i responsabili dell’aggressione da lui subita. Questo Organo Giudicante, alla luce di tali considerazioni, non può ritenere attendibili le richieste avanzate dalla reclamante, pur tuttavia, ritiene che le sanzioni stesse, comminate dal Giudice di prime cure, siano da considerarsi eccessive rispetto ai comportamenti, certamente deprecabili, tenuti dai calciatori indicati in epigrafe e che i provvedimenti disciplinari siano da riportarsi entro limiti di minore gravità, rapportando gli stessi secondo gli abituali parametri adottati per casi simili. Nulla da obiettare per quanto attiene l’ammenda di € 100,00 comminata dal Giudice Sportivo competente, a carico della Società SPORTING TERRACINA. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo le squalifiche inflitte ai calciatori nella misura a fianco di essi indicata: - PERRONI SIMONE dal 10.2.2013 al 30.6.2012 - CREOPOLO PASQUALE dal 10.2.2011 al 10.2.2010 - LIA ALEX dal 10.2.2010 al 30.9.2009. Di confermare l’ammenda di € 100 a carico della Società SPORTING TERRACINA. La tassa reclamo si restituisce.
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