COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRUPPO ALICANTI CALCIO A5, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARCO SEMINARA FINO AL 31.03.2010, CANINI CRISTIANO, SALVATI ANDREA PER TRE GARE E ROMANO ANDREA PER DUE GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N.5 20 DEL 22.01.2008 (GARA: GRUPPO ALICANTI – LA SECURPOL F.O.E. DEL 22.01.2009, CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE SERIE D )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRUPPO ALICANTI CALCIO A5, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARCO SEMINARA FINO AL 31.03.2010, CANINI CRISTIANO, SALVATI ANDREA PER TRE GARE E ROMANO ANDREA PER DUE GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N.5 20 DEL 22.01.2008 (GARA: GRUPPO ALICANTI – LA SECURPOL F.O.E. DEL 22.01.2009, CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE SERIE D ) La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. In via principale e preliminarmente si deve stralciare dal presente giudizio la posizione del giocatore Romano Andrea perché la squalifica impugnata per l’art.45, comma 3° sub a) del c.g.s., non può essere assoggettata ad alcuna forma di gravame. Tanto premesso; Dal referto emerge che al 27’ del 2°t. successivamente ai provvedimenti disciplinari assunti dal direttore di gara nei confronti di alcuni giocatori del Gruppo Alicanti calcio a 5 e dopo le ingiurie e le minacce varie, proferite nei confronti dell’arbitro dal dirigente della Società ricorrente, Sig. Nobili Alessandro, peraltro entrato indebitamente in campo, si verificava un accerchiamento del direttore di gara da parte di tutti i giocatori della Società Gruppo Alicanti . Tra questi, il Salvati Andrea e Canini Cristiano che ingiuriavano e minacciavano l’arbitro, invece il Seminara Mario, dopo avergli rivolto espressioni gravemente minacciose lo spingeva con le mani sul petto, tanto da provocargli dolore e facendolo cadere a terra. Mentre l’arbitro era riverso sul terreno, il n. 10 Monorchio Manuel gli sferrava un forte calcio sul gluteo destro, causandogli dolore e accompagnando tale azione da frasi estremamente offensive. Questi incresciosi eventi inducevano il direttore di gara a decretare la fine anticipata dell’incontro, causa la sua impossibilità nel portare a termine la partita. Dopo aver lasciato il terreno di gioco, l’arbitro era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’Ospedale Madre G. Vannini- Ist. Figlie di S. Camillo di Roma che esprimevano una prognosi di 5 gg. clin. s.c. La Società istante, pur convenendo con le altre decisioni adottate nello stesso provvedimento, nel suo atto di ricorso dava una diversa versione dei fatti addebitati ai suoi tesserati, tentando di scagionare il Seminara e accollando ogni responsabilità relativa all’azione della forte spinta che causava la caduta dell’arbitro, allo “ già squalificato Manuel Monorchio”. Pertanto la reclamante concludeva con la richiesta di revisione totale delle decisioni assunte nei confronti dei suoi giocatori indicati in epigrafe, e in particolare per la posizione del Seminara , quale la pesante squalifica a lui inflitta. Le ragioni della Società istante non possono essere accolte e quindi il ricorso è degno di reiezione anche se in maniera parziale. Di fatto in sede di sua audizione l’arbitro effettivo dell’incontro, confermava senza alcun dubbio che l’autore del gesto avvenuto al 27’ del 2° tempo a gioco fermo, era il N.4 Seminara Marco, il quale dopo aver proferito pesanti minacce e reiterate offese, lo spintonava con forza con le mani sul petto, provocandogli considerevole dolore e facendolo cadere a terra; il resto come risulta chiaramente dall’allegato referto riguarda invece la responsabilità del giocatore Monorchio. Pur considerando la gravità delle azioni estremamente violente contro la persona e la dignità del direttore di gara, che non trovano giustificazione alcuna, tuttavia la sanzione comminata in primo grado al giocatore Seminara Mario, appare limitatamente riducibile secondo equità, visto pure che il direttore di gara come asserito nella sua deposizione, non subiva a causa di ciò alcuna conseguenza. DELIBERA Di ridurre dal 31.03.2010 al 31.12.2009 la squalifica del calciatore Seminara Marco, confermando nel contempo gli altri provvedimenti e quindi le squalifiche per tre gare, dei giocatori Canini Cristiano e Salvati Andrea, come alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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