COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PESCIA ROMANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 32 DEL 19.2.2009 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA – LUBRIANO del 31.1.2009 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PESCIA ROMANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 32 DEL 19.2.2009
(Gara: NUOVA PESCIA ROMANA – LUBRIANO del 31.1.2009 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro
rilevato che la reclamante si limita a ribadire in questa sede tutte le argomentazioni già poste a sostegno del reclamo inoltrato al Giudice di primo grado.
Ritenuto per contro che le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure nel respingere il reclamo della NUOVA PESCIA ROMANA sono congrue e doviziosamente argomentate e pienamente conformi alle risultanze del referto arbitrale, unica fonte di prova assumibile in questa sede, peraltro integralmente confermate in sede di audizione;
osservato quindi che la decisione impugnata non merita alcuna rivisitazione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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