COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ N. LEONINA PIETRALATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ZOCCO DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52 SGS DEL 19.3.2009 (Gara: VILLA ADRIANA – N. LEONINA PIETRALATA del 15.3.2009 – Campionato Allievi Provinciali Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ N. LEONINA PIETRALATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ZOCCO DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52 SGS DEL 19.3.2009
(Gara: VILLA ADRIANA – N. LEONINA PIETRALATA del 15.3.2009 – Campionato Allievi Provinciali Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che il calciatore ZOCCO DAVIDE, sostituito, dalla panchina lanciava la bandierina contro l’arbitro raggiungendolo al corpo senza conseguenze e successivamente lo ingiuriava con continuazione, per cui appare ampiamente congrua la sanzione inflittagli dal primo giudice;
pertanto le doglianze della reclamante che minimizzano l’accaduto, alla luce di quanto descritto, non si ritengono assumibili;
tanto premesso
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società N. LEONINA PIETRALATA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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