COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTOPADRE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COM. UFF. 31 DEL 5-3-09 IN MERITO ALLA GARA GALLINARO A.S.D. – SANTOPADRE DEL 14-2-2009. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTOPADRE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COM. UFF. 31 DEL 5-3-09 IN MERITO ALLA GARA GALLINARO A.S.D. – SANTOPADRE DEL 14-2-2009. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Santopadre ha impugnato innanzi a questa Commissione le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in esito al reclamo presentato dalla stessa reclamante avverso la partecipazione nella gara in epigrafe per il Gallinaro ASD di tre calciatori nati nei primi mesi dell’anno 1992. La reclamante nel ribadire le prospettazioni del reclamo di primo grado reitera il convincimento che i tre calciatori non avessero titolo a prendere parte alla gara in questione in quanto al 1 gennaio 2008 non avevano ancora compiuto il sedicesimo anno di età e non avevano ottenuto, prima della gara in questione, la prevista autorizzazione per i calciatori infrasedicenni. Con pregevole ed articolata motivazione, contenente numerosi riferimenti giurisprudenziali, il Giudice di primo grado, aveva invece sostenuto che, per il combinato disposto degli articoli 27/3, 31/1, 32/1 e 34/3 delle N.O.I.F. i calciatori giovani dilettanti potessero partecipare, senza limitazioni di sorta, alle gare del campionato di terza categoria dopo il compimento del sedicesimo anno di età, mentre vi era necessità della specifica autorizzazione, prevista dall’articolo 34/3 delle NOIF, tra il quindicesimo ed il sedicesimo anno. La reclamante nel ricorso ha ribadito le sue censure e soprattutto il riferimento alla peraltro isolata sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. 40/CDN del 19-3-2008 n. 186 che, in totale riforma della decisione adottata dalla Commissione Territoriale piemontese, aveva accolto il reclamo su analoga fattispecie. Ritiene la Commissione che le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado non meritino alcuna rivisitazione critica e vadano integralmente confermate. Invero il riferimento contenuto al 1 gennaio di ciascun anno per determinare l’età dei calciatori,contenuta nell’articolo 27/3 delle NOIF, non può che essere considerata come convenzionalmente assunta per determinare la categoria dei giovani calciatori nel settore giovanile, mentre, per quanto attiene l’idoneità fisio-psciologica per partecipare alle gare agonistiche si fa sempre riferimento alla effettiva età anagrafica. Da ciò consegue che il calciatore diventa convenzionalmente idoneo per partecipare a gare agonistiche al compimento del sedicesimo anno di età e solo se specificamente autorizzato, al quindicesimo anno. Nessun altra interpretazione potrebbe essere logicamente sostenuta, in quanto l’idoneità a partecipare ad una gara agonistica si acquisisce con il trascorrere del tempo e sino al compimento di una certa età e non può essere legato ad una data convenzionale (1 gennaio di ciascun anno) che creerebbe illogiche sperequazioni tra calciatori nati nel dicembre che potrebbero partecipare al compimento del sedicesimo anno e nati nel gennaio che dovrebbero attendere il compimento del diciassettesimo anno ed oltre per poter svolgere attività agonistica. Ciò detto la decisione impugnata va integralmente confermata ed in tal senso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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