COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.700 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 78 DEL 5.3.2009 (Gara: F.C. LATINA – PESCATORI OSTIA dell’1.3.2009 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.700 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 78 DEL 5.3.2009 (Gara: F.C. LATINA – PESCATORI OSTIA dell’1.3.2009 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo con cui la Società LATINA SRL, in un articolato e dettagliato reclamo, nel quale evidenzia che nella squadra avversaria non militava alcun calciatore di colore avente caratteristiche tali da poter essere considerato appartenente ad una “razza” diversa da quella in cui è ricompresso il nostro popolo e che pertanto i cori ed eventuali insulti intonati dai sostenitori della squadra, nel corso della gara, possono essere, per quanto deprecabili, considerati alla stessa stregua di cori, canti ed inni che ogni domenica vengono intonati negli stadi, senza però essere sanzionati per gli effetti dell’art. 11 C.G.S. Pone sempre in evidenza la ricorrente, che si è sempre dimostrata sensibile alle problematiche connesse alla prevenzione ed alla lotta di comportamenti discriminatori da parte di propri sostenitori, ponendosi a disposizione della terna arbitrale e delle Forze dell’Ordine adottando concrete misure volte alla repressione di detti comportamenti. Per i motivi suesposti, la Società LATINA SRL, considerato che i fatti accaduti non costituiscono violazione del disposto dell’art. 11 C.G.S. e tanto meno recidiva ex art. 21 C.G.S., chiede l’annullamento dell’ammenda inflittagli con il C.U. indicato in epigrafe. Questa Commissione Disciplinare pur prendendo atto delle iniziative intraprese perché venga posto all’attenzione generale il fenomeno in argomento, ritiene che la riduzione dell’ammenda non può essere accolta, in quanto la Società LATINA risulta recidiva in tale comportamento, e che di conseguenza, l’ammenda stessa comminata dal Giudice di prime cure è da considerarsi del tutto congrua, non trovando fondamento in relazione a quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto che, come è ben noto, ai sensi dell’art. 35 C.G.S. è da ritenersi fonte unica e privilegiata di prova. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo si incamera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it