COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO URANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, E AMMENDA DI € 103 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 19.3.2009 (Gara: ROCCAGORGA – CALCIO URANIA del 4.3.2009 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO URANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, E AMMENDA DI € 103 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 19.3.2009 (Gara: ROCCAGORGA – CALCIO URANIA del 4.3.2009 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare, in merito alla gara in epigrafe non disputatasi per assenza della squadra Urania Calcio osserva: la predetta Società ha invocato la sussistenza della causa di forza maggiore a seguito di una avaria al mezzo di trasporto dei calciatori, verificatasi durante il tragitto presso la città di Gaeta. Il Giudice Sportivo Territoriale, ha rigettato tale istanza, pur supportata da valida documentazione circa l’accaduto, motivando la decisione con la carenza di attivazione da parte della Società ricorrente nella ricerca di mezzi sostitutivi idonei a raggiungere da Gaeta la sede dell’incontro in tempo utile per lo svolgimento della gara. La Società CALCIO URANIA ha contestato la decisione del primo giudice ponendo in rilievo l’assoluta impossibilità di far uso di mezzi alternativi atti a presentarsi all’impianto sportivo di Roccagorga per disputare l’incontro. Dall’esame del reclamo avanzato dalla società CALCIO URANIA, questo Organo di Giustizia Sportiva ha constatato l’assoluta mancanza di qualche elemento che comprovi iniziative poste in essere dalla ricorrente per quanto meno tentare di ricorrere a soluzioni alternative che avrebbero consentito di disputare la gara nel tempo ancora a disposizione di 1 ora e 40 minuti per raggiungere la sede della Società ROCACGORGA (richiesta via fax di autonoleggio in loco o menzione di telefonate in tal senso). La ricorrente, infatti, richiesto l’intervento attestatorio delle Forze dell’Ordine, ha lasciato trascorrere il tempo di 1 ora e 40 minuti senza esperire alcun tentativo , a prescindere dall’esito, atto a raggiungere ROCCAGORGA dalla città di Gaeta. Tenuto conto della carenza di tale passo di assoluto buon senso, le doglianze della ricorrente non possono trovare accoglimento. Tanto premesso DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CALCIO URANIA e, per l’effetto, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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