COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POL. TOR LUPARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 26.3.2009 (Gara: TOR DI QUINTO – TOR LUPARA del 22.3.2009 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POL. TOR LUPARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 26.3.2009 (Gara: TOR DI QUINTO – TOR LUPARA del 22.3.2009 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: per tutto l’arco del II tempo i tifosi della squadra ricorrente in più occasioni intonavano cori razziali nei confronti di un giocatore avversario, accompagnando a questi anche altre reiterate espressione offensive. La Società istante, eccepiva che la decisione di cui trattasi, perché priva di fondamento per il fatto che durante lo svolgimento della gara, nessun calciatore di colore prendeva parte alla stessa competizione e tanto meno nella panchina sedeva alcun calciatore di colore. Il ricorso è degno di reiezione. Dal referto di gara, infatti, risulta evidente ed è chiaramente attestato dall’arbitro che per tutta la durata del II tempo, tifosi identificabili della Società TOR LUPARA intonavano cori razzisti nei confronti di un calciatore avversario accompagnati da altre espressioni offensive. Orbene, si ritiene, a prescindere dalla presenza o meno, sia in campo che in panchina, di un calciatore di colore, che il fatto sussiste e si è concretizzato in cori offensivi comunque discriminatori, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Tale evento, oltre ad essere estremamente antisportivo, è censurabile per l’offesa rivolta ai danni della dignità della persona, in generale. Considerato infine che come è ben noto il referto dell’arbitro è fonte privilegiata di prova, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., questa Commissione DELIBERA Di confermare il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo e pertanto l’ammenda a carico della POL. TOR LUPARA di € 1.000. La tassa reclamo va incamerata.
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