COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO VANNINI (TESS. BOREALE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 2.4.2009 (Gara: BOREALE – SABINIA del 29.3.2009 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO VANNINI (TESS. BOREALE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 2.4.2009 (Gara: BOREALE – SABINIA del 29.3.2009 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che dalla lettura dei predetti atti si rileva che il calciatore VANNINI, a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione di un proprio compagno di squadra, rivolgeva frasi minacciose ad un assistente arbitrale. Ritenute quindi assumibili le doglianze del reclamante e che quindi la sanzione inflitta al calciatore VANNINI possa essere lievemente ridimensionata; DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore VANNINI MARCO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica nei suoi confronti da 3 a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it