COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CINQUINA CRAL CENTRALE DEL LATTE AVVERSO DEL DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 2-4-2009 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA. GARA ACDS GROUP – CONQUINA CRAL CENTRALE DEL LATTE DEL 28-3-2009. CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CINQUINA CRAL CENTRALE DEL LATTE AVVERSO DEL DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 2-4-2009 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA. GARA ACDS GROUP – CONQUINA CRAL CENTRALE DEL LATTE DEL 28-3-2009. CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA ROMA La Commissione Disciplinare territoriale del Lazio, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo in epigrafe Sentita come da richiesta la società reclamante; rilevato che la reclamante ha impugnato la delibera in epigrafe in quanto il Giudice di prime cura avrebbe errato nell’applicare la sanzione prevista dall’articolo 18 comma i) del CGS (esclusione dal campionato di competenza) in quanto la stessa non sarebbe prevista in caso di violazione dell’articolo 17 CGS che per fatti di particolare gravità commina le sanzioni previste dallo stesso articolo 18 comma d) e) f), pur considerando l’applicazione della recidiva che non determina una diversa pena ma, semplicemente, un aggravamento di quella astrattamente comminabile per la violazione commessa; ritenuto che le argomentazioni della reclamante, pur formalmente fondate, non valgono ad attenuare la portata dei fatti di gravità inaudita che hanno visto coinvolto il direttore di gara colpito più volte con pugni e calci da tesserati della reclamante senza che alcuno degli altri tesserati della stessa società ponesse in opera atteggiamenti a protezione dell’Arbitro; ritenuto che, nella specie, la società reclamante, oltre alla violazione dell’articolo 17 del CGS ha messo in atto, attraverso i suoi tesserati e sostenitori, comportamenti in violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e dell’articolo 14 del CGS e che la pluralità e gravità delle violazioni rende necessaria l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 18 comma 1 del CGS in misura adeguata, tenendo anche conto della contestata recidiva; visto altresì l’articolo 16 del CGS che conferisce agli organi disciplinari il potere di commisurare le sanzioni agli effettivi addebiti e tenuto conto dei poteri della Commissione Disciplinare che può riformare anche in peius le sentenze di primo grado e quindi riformulare gli addebiti e contestare ulteriori violazioni regolamentari; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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