COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BARTOLUCCI CESARE, ATTUALMENTE TESSERATO CON LA A.C. CUNEO, MARINI UMBERTO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DEL LATINA SRL, DE MAIO PASQUALE PRESIDENTE DEL LATINA SRL, E DELLA SOCIETA’ LATINA SRL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BARTOLUCCI CESARE, ATTUALMENTE TESSERATO CON LA A.C. CUNEO, MARINI UMBERTO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DEL LATINA SRL, DE MAIO PASQUALE PRESIDENTE DEL LATINA SRL, E DELLA SOCIETA’ LATINA SRL Con atto del 25-2-2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento della società e dei tesserati in epigrafe per rispondere: il calciatore della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, in relazione all’articolo 40 comma 4 delle NOIF ed anche in relazione agli articoli 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, il dirigente accompagnatore per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 61 delle NOIF, il presidente per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione agli articoli 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale e la società per rispondere della violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS per la responsabilità diretta ed oggettiva del comportamento ascritto ai suoi tesserati. Nell’atto di deferimento si ricorda, a sostegno della contestazione, che la società Latina aveva richiesto il 5-9-2008 il tesseramento del calciatore Bartolucci e che la richiesta veniva passata nulla ad ogni effetto dal competente Ufficio in quanto lo stesso era risultato in costanza di vincolo con la società Virtus Entella. La comunicazione veniva inviata alla società Latina il 17-9-2008 ma, nelle more, il calciatore aveva disputato in posizione irregolare la gara Latina – Marta valevole per il campionato di Eccellenza Laziale. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Facevano pervenire memorie difensive sia il calciatore Bartolucci che la società Latina. Il calciatore eccepiva la nullità dell’atto di deferimento per incompetenza per materia e territorio della Commissione territoriale in quanto il calciatore sarebbe tesserato per società militante nel campionato nazionale dilettanti di serie D e quindi competente sarebbe stata la commissione disciplinare nazionale. Inoltre nell’atto di deferimento notificato al calciatore sarebbero contenute diverse imputazioni rispetto a quelle contestate nella convocazione della Commissione Disciplinare, la qual cosa avrebbe violato il diritto di difesa. Infine, nel merito, protestava l’assoluta buona fede del calciatore che ignorava, al momento del tesseramento con il Latina, che il vincolo con la Virtus Entella fosse ancora in essere. La società protestava anch’essa la sua assoluta buona fede in quanto il tesseramento era stato richiesto nel convincimento che il calciatore fosse stato svincolato dalla società Virtus Entella. Alla riunione partecipavano, oltre al rappresentante della Procura Federale, il calciatore Bertolucci ed il suo difensore mentre nessuno compariva per la società Latina ed i suoi tesserati. Il calciatore si riportava alle sue memorie difensive e chiedeva il proscioglimento ed in subordine il minimo edittale, la Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Bertolucci un mese di squalifica, per il dirigente Marini un mese di inibizione, per il presidente De Maio due mesi di inibizione e per il Latina un punto di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nella gara contestata ed la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Colpa tanto più grave in quanto commessa da un calciatore di quarta serie e da una società di Eccellenza. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa. Gara nella quale la società conseguì un punto ingiustamente, in quanto si giovò dell’apporto di un calciatore che non avrebbe potuto utilizzare. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale sono quindi del tutto congrue al caso e meritano integrale accoglimento. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere tutti i soggetti deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto commina al calciatore Bartolucci Cesare la squalifica per mesi uno, al Dirigente Marini Umberto la inibizione per mesi uno, al Presidente De Maio Pasquale la inibizione per mesi due ed alla Società Latina SRL la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 500,00. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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