COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI GUIDONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 23.4.2009 (Gara: VIRTUS CAPITOLINA – CITTA’ DI GUIDONIA dal 18.4.2009 – Campionato di Serie C1 C5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI GUIDONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 23.4.2009 (Gara: VIRTUS CAPITOLINA – CITTA’ DI GUIDONIA dal 18.4.2009 – Campionato di Serie C1 C5) La Commissione Disciplinare Osservato che le norme regolamentari all’uopo esistenti non consentono di prendere in esame un ricorso proposto al Giudice Sportivo, che ha considerato inammissibile il reclamo per aver disatteso la norma di cui all’art. 38 comma 5 C.G.S. che espressamente recita che copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte; considerato che, ex art. 36 comma 7 C.G.S.,con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo dinanzi l’Organo di prima istanza; tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it