COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO E DEL PRESIDENTE SIG. LEONARDO SALADINO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ SUDITALIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO E DEL PRESIDENTE SIG. LEONARDO SALADINO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ SUDITALIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Con atto del 17.2.2009 il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del suo Presidente Sig. SALADINO LEONARDO per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. e della Società SUDITALIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 22.4.2009 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la società ma sono pervenute le controdeduzioni ponendo all’attenzione soprattutto la indisponibilità di un campo di giuoco. Si propone di risolvere il problema nella prossima stagione sportiva. E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente SALADINO LEONARDO e l'ammenda di euro 1.500,00 a carico della Società. Questa Commissione alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che, malgrado quanto asserito, non può essere omessa la circostanza che la Società ha la sede nel Comune di Roma e quindi gode delle possibilità di reperire calciatori per predisporre adeguata attività giovanile. Questa Commissione non può pertanto non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita perché avrebbe dovuto obbligatoriamente partecipare con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società SUDTALIA l’ammenda di euro 1.000 prosciogliendo da ogni addebito il Presidente LEONARDO SALADINO. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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