COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 6 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Calciatore Abcha HAMZA • della Società G.S. Cà Emiliani

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 6 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Calciatore Abcha HAMZA • della Società G.S. Cà Emiliani La Procura Federale con atto del 19/3/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Calciatore Abcha HAMZA per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 40, comma 6 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e all’art. 10, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva; la Società G.S. CA’ EMILIANI a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai soggetti di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : Il Vice Procuratore Federale, esaminata la nota pervenuta in data 25/02/2008, con la quale l'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. ha segnalato che la Società G.S. CA EMILIANI inviava richiesta di tesseramento n. 290402, relativa al calciatore Abcha HAMZA, allegando dichiarazione dello stesso "di non aver mai giocato all'estero": rilevato, dall'esame della documentazione pervenuta ed in particolare dalla comunicazione proveniente dalla Federation Tunissien de Football, che il calciatore Abcha HAMZA, nato a Tunys (Tunisia) il 2/11/1986, è stato tesserato per il Club Sportif d'Hammam Lif; rilevato che, nonostante ciò, il predetto calciatore richiedeva al competente Ufficio della F.I.G.C. il proprio tesseramento, predisponendo una mendace dichiarazione; considerato che il suddetto calciatore, nel richiedere il tesseramento si è assoggettato alle decisioni ed alla conseguente giurisdizione della FIGC, avendo nel contempo svolto attività nell'interesse della GS Cà Emiliani ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CGS; ritenuto che i fatti, come succintamente descritti, integrino gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all'articolo 40, comma 6, delle Norme Organizzative Interne della FIGC e all'articolo 10, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibili al signor Sergio SILVESTRI, Presidente nonché legale rappresentante della Società G.S. CA EMILIANI; ritenuto, altresì, che la stessa società debba rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al Presidente nonché legale rappresentante; La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna udienza. AI dibattimento del 5/5/2009 sono risultati assenti : il Calciatore Abcha HAMZA e la Società G.S. Cà Emiliani. Il Dott. Salvatore GALEOTA,in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C., illustrate le ragioni del deferimento, ha concluso l’applicazione delle seguenti sanzioni : - a carico del Sig. Abcha HAMZA – Calciatore : la squalifica per mesi tre; - a carico della Società G.S. Ca’ Emiliani, l’ammenda di € 500,00.- La C.D.T., ritenuta la pacifica sussistenza dei fatti ascritti, tutti documentalmente provati e, conseguentemente la responsabilità dei deferiti , ritiene equa l’applicazione delle seguenti sanzioni : P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, delibera di comminare : - a carico del Sig. Abcha HAMZA – Calciatore : la squalifica per mesi tre; - a carico della Società G.S. Cà Emiliani: la sanzione della ammenda di € 250,00.-
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