COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL PRESIDENTE LUIGI ZONFRILLI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94 TER NOIF E DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO 1926 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. LA Procura federale con atto dell’11.2.2009 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Presidente LUIGI ZONFRILLI e la Società SPORTING PONTECORVO 1926 per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL PRESIDENTE LUIGI ZONFRILLI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94 TER NOIF E DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO 1926 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. LA Procura federale con atto dell’11.2.2009 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Presidente LUIGI ZONFRILLI e la Società SPORTING PONTECORVO 1926 per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha trasmesso all’Organo inquirente la documentazione, in ordine al mancato pagamento da parte dell’A.S.D. SPORTING PONTECORVO 1926, partecipante al Campionato di I categoria, della somma posta a suo carico dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., con decisione contenuta nel relativo C.U. n. 1 dell’11.10.2008 in favore dell’allenatore ANGELO MIELE, al quale la predetta Società avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 3.020 a titolo di premio di tesseramento 2007/208, comprensiva di interessi legali, a fronte dell’accordo economico tra le parti stipulato il 16.1.2008. La Procura Federale ha rilevato che la SPORTING PONTECORVO 1926 non ha ottemperato all’obbligo in questione nel termine previsto dall’art. 94 ter comma 13 NOIF e che tale condotta omissiva ha integrato la violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, ascrivibili al Sig. ZONFRILLI LUIGI, quale Presidente della Società, ed alla stessa Società A.S.D. SPORTING PONTECORVO 1926 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione a cui ha partecipato il solo Rappresentante della Procura. Per i deferiti nessuno è comparso né sono state inviate deduzioni a difesa. La Procura Federale ha quindi ritenuto i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, chiedendo 4 mesi di inibizione per il Presidente ZONFRILLI LUIGI ed 1 punto di penalizzazione per la Società SPORTING PONTECORVO. Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti emerge per tabulas. Infatti in questa sede non è possibile rientrare nel merito delle decisioni assunte dal Collegio Arbitrale, coperte dal giudicato. E’ stato accertato che la società non ha adempiuto al lodo arbitrale nel termine previsto dall’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e va pertanto applicata la sanzione prevista dall’art. 8 comma 9 del C.G.S. e quindi la penalizzazione in classifica. La responsabilità del Presidente quale rappresentante legale della Società e deputato all’adempimento delle decisioni a carico della stessa, è diretta e inscindibile conseguenza dell’inadempimento commesso dalla deferita. Le sanzioni, pur adeguate al caso concreto, vanno fissate nei termini di cui al dispositivo. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte e di applicare al Presidente della Società LUIGI ZONFRILLI l’inibizione per mesi 3 ed alla Società SPORTING PONTECORVO 1926 la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2008/2009.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it