COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLUCCI GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 STATUTO FEDERALE, ART. 10 COMMA 2 E 4 C.G.S., DEI DIRIGENTI SULPIZI GINO E RISDONNE GIANNI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 STATUTO FEDERALE ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 NOIF E DELLA SOCIETA’ VELINIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLUCCI GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 STATUTO FEDERALE, ART. 10 COMMA 2 E 4 C.G.S., DEI DIRIGENTI SULPIZI GINO E RISDONNE GIANNI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 STATUTO FEDERALE ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 NOIF E DELLA SOCIETA’ VELINIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. Con atto del 25.2.2009 il Procuratore ha disposto il deferimento a carico del calciatore PAOLUCCI GIOVANNI per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 e 4 C.G.S., dei dirigenti SULPIZI GINO e RISDONNE GIANNI per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 Statuto Federale art. 10 comma 2 C.G.S. e 61 NOIF e della Societa’ VELINIA ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. La commissione disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dando termine ai deferiti per il deposito di scritti difensivi e la richiesta di essere ascoltati. Alla riunione era presente per il calciatore PAOLUCCI, l’Avv. DESIDERI che richiedeva preliminarmente di definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S. La parte chiede la seguente pena con l’applicazione del rito. Per il calciatore PAOLUCCI GIOVANNI una pena finale di 3 gare partendo da una pena base di 4 gare. La Procura Federale presta il consenso alla richiesta di patteggiamento così come formulata sotto il profilo sanzionatorio sopra indicato. La Commissione Disciplinare, ritenute corrette le qualificazioni dei fatti formulate dalle parti e congrue le sanzioni indicate applica: Per il calciatore PAOLUCCI GIOVANNI una pena finale di 3 gare, con riserva di decisione circa gli altri soggetti deferiti. Da lettura del dispositivo alla presenza delle parti e manda la Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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