COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LIBURDI GIOVANNI BATTISTA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 17.4.2009 (Gara: REAL S. BARTOLOMEO – REAL VALLECORSA del 15.4.2009 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LIBURDI GIOVANNI BATTISTA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 17.4.2009 (Gara: REAL S. BARTOLOMEO – REAL VALLECORSA del 15.4.2009 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore LIBURDI GIOVANNI BATTISTA , in relazione alla dinamica dell’episodio cui ha partecipato, possa essere lievemente ridimensionata, anche in base agli assunti della reclamante; considerato, quindi, che le doglianze della società REAL VALLECORSA sono, sia pure parzialmente, fondate. Tutto ciò premesso e considerato DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla società REAL VALLECORSA e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore LIBURDI GIOVANNI BATTISTA da 6 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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