COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEI CALCIATORI CIVITELLA UGOLINI PIERPAOLO, MARANI MASSIMILIANO E BERGODI ALESSIO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORI TENTELLA SIMONE E CINCOTTI ARMANDO, L’INIBIZIONE FINO ALL’8.5.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE SERINO MARCO NONCHE’ L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 41 DEL 9.4.2009 (Gara: MANZIANA – FOGLIANESE del 4.4.2009 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEI CALCIATORI CIVITELLA UGOLINI PIERPAOLO, MARANI MASSIMILIANO E BERGODI ALESSIO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORI TENTELLA SIMONE E CINCOTTI ARMANDO, L’INIBIZIONE FINO ALL’8.5.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE SERINO MARCO NONCHE’ L’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 41 DEL 9.4.2009 (Gara: MANZIANA – FOGLIANESE del 4.4.2009 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; ritenuta l’urgenza di stralciare la posizione dei calciatori TENTELLA SIMONE e CINCOTTI ARMANDO nonché quella del Dirigente SERINO MARCO; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni non possono ritenersi assumibili, dal momento che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo devono considerarsi del tutto congrue ed adeguate rispetto ai comportamento reiteratamente offensivi e minacciosi posti in essere dai deferiti nei confronti dell’Arbitro, e dettagliatamente descritti nel rapporto del Direttore di gara. Riservato ogni ulteriore provvedimento, per quanto concerne gli altri soggetti deferiti; DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica per 4 gare a carico del calciatori TENTELLA SIMONE e CINCOTTI ARMANDO nonché l’inibizione fino all’8.5.2009 a carico del Dirigente SERINO MARCO. Nulla sulla tassa reclamo.
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