COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ INDOMITA POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE PAIARDINI LUCA, FINO AL 22/5/2009 A CARICO DEL CALCIATORE DI LANNO FRANCESCO, FINO AL 15/5/2009 A CARICO DEI CALCIATORI BERGAMI MARCO, FORTI DANIELE, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. INDOMITA POMEZIA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 3/4/09 (Gara: Montello Calcio – Indomita Pomezia dell’1/4/09 – COPPA LAZIO II° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' INDOMITA POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE PAIARDINI LUCA, FINO AL 22/5/2009 A CARICO DEL CALCIATORE DI LANNO FRANCESCO, FINO AL 15/5/2009 A CARICO DEI CALCIATORI BERGAMI MARCO, FORTI DANIELE, NONCHE' L'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. INDOMITA POMEZIA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 3/4/09 (Gara: Montello Calcio – Indomita Pomezia dell'1/4/09 - COPPA LAZIO II° CAT.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: Le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, possono ritenersi parzialmente assumibili. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha infatti precisato che, mentre seguiva di corsa un'azione in contropiede del Montello, il calciatore Paiardini gli si era posto davanti, protestando ripetutamente, in quanto pretendeva il fuorigioco; subito dopo, fischiato il calcio di rigore a favore del Montello, lo stesso giocatore, rivolgendogli insulti, lo aveva trattenuto più volte per la maglietta, spintonandolo; successivamente aveva avvicinato la fronte al suo volto, con atteggiamento minaccioso, ma senza toccarlo. Erano poi sopraggiunti di corsa numerosi giocatori dell'Indomita Pomezia che, nel protestare vivacemente, avevano spinto il Paiardini, sicché la fronte di quest'ultimo, stante la vicinanza, aveva colpito leggermente il labbro dell'Arbitro. Il Direttore di gara ha confermato tuttavia che detto gesto non era stato volontario, in quanto causato dalla spinta dei compagni, e ha inoltre escluso che, in occasione delle proteste, lo stesso Paiardini lo abbia colpito con un calcio alla gamba; e ciò, in quanto egli non aveva potuto cogliere direttamente tale gesto, perché circondato in quel momento da numerosi giocatori. L'Arbitro ha infine precisato che, al termine della gara, detto giocatore, già espulso, lo aveva atteso dinanzi all'uscita del recinto di gioco, e lo aveva nuovamente insultato, con atteggiamento minaccioso. Quanto al calciatore Di Lanno, l'Arbitro ha riferito che, dopo l'espulsione, questi gli aveva rivolto espressioni offensive, con atteggiamento minaccioso, tanto da dover essere trattenuto dai compagni; comportamento che aveva poi reiterato al termine dell'incontro, facendo ingresso sul terreno di gioco. Per quanto concerne i calciatori Bergami e Forti, il Direttore di gara ha riferito che i primi due giocatori, dopo la concessione del calcio di rigore, avevano protestato vibratamente, rivolgendogli espressioni offensive, con atteggiamento intimidatorio e minaccioso; comportamento che avevano poi reiterato al termine dell'incontro dinanzi agli spogliatoi; mentre per quanto concerne il giocatore Forti, allorquando l'Arbitro si accingeva a rientrare verso gli spogliatoi, questi ne aveva ostacolato ripetutamente la marcia, ponendosi dinanzi a lui e rivolgendogli pesanti insulti. L'Arbitro ha poi confermato che durante tutti gli episodi verificatisi al termine dell'incontro, nessun Dirigente della Soc. Indomita Pomezia era intervenuto in suo aiuto, per assisterlo e proteggerlo, e ha inoltre precisato che, quando la Forza Pubblica, richiesta di propria iniziativa dal Presidente del Montello, era giunta sul posto, egli stava facendo la doccia, sicché gli agenti, dopo averlo atteso, lo avevano accompagnato all'autovettura parcheggiata dinanzi agli spogliatoi, senza necessità di alcun intervento nei confronti dei calciatori dell'Indomita Pomezia, che nel frattempo si erano allontanati. L'Arbitro ha infine riferito che, ancor prima che la Soc. Indomita Pomezia gli consegnasse la lista dei giocatori, già compilata in precedenza, il Dirigente accompagnatore della società gli aveva segnalato che, durante il riscaldamento, il calciatore Forti Daniele, il N. 11 della lista, si era infortunato, e che pertanto avrebbero indicato in lista con il N. 11 il calciatore D'Amico Massimiliano, già annotato in precedenza con il N. 14, numero che sarebbe stato invece attribuito al calciatore infortunato. Così ricostruita la dinamica dei fatti, questa Commissione ritiene che le sanzioni da comminare debbano quindi essere rapportate alle effettive responsabilità di ciascun deferito, e pertanto le stesse andranno rivisitate e determinate come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo, e per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore PAIARDINI LUCA dal 31 dicembre 2009 al 30 luglio 2009, la squalifica del calciatore DI LANNO FRANCESCO dal 22 maggio 2009 al 5 maggio 2009, la squalifica dei calciatori BERGAMI MARCO e FORTI DANIELE dal 15 maggio 2009 al 30 aprile 2009; riduce l'ammenda a carico della INDOMITA POMEZIA da € 300,00 a € 150,00. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it