COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Eccellenza – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 75 – Reclamo U.S. Cairese avverso la squalifica del calciatore Tomatis Marco fino al 17.4.2002 – Gara Cairese-Pontedecimo del 10.3.2002 – Campionato Eccellenza. C.U. n. 33 del 14.3.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Eccellenza - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 75 - Reclamo U.S. Cairese avverso la squalifica del calciatore Tomatis Marco fino al 17.4.2002 - Gara Cairese-Pontedecimo del 10.3.2002 - Campionato Eccellenza. C.U. n. 33 del 14.3.2002 L’arbitro della gara in epigrafe riferiva che il calciatore Tomatis Marco, tesserato per l’U.S. Cairese, a fine gara gli si era rivolto con tono arrogante contestando ripetutamente le sue decisioni; l’assistente riferiva che lo stesso calciatore, a fine gara, durante il tragitto verso gli spogliatoi, lo aveva spintonato con una spinta che lo faceva quasi cadere a terra senza però procurargli dolore. Il G.S. squalificava il calciatore fino al 17.4.2002. Al provvedimento si è opposta con rituale reclamo l’U.S. Cairese lamentandosi per l’eccessiva gravosità della sanzione in quanto il Tomatis, “nell’intento di raggiungere l’arbitro per manifestargli la protesta” e facendosi strada tra i compagni, gli avversari e quant’altri uscivano dal terreno di gioco, aveva urtato involontariamente l’assistente; sottolineando quindi, anche a voce in sede d’audizione del suo rappresentante, la mancanza d’intenzionalità del gesto del calciatore e chiedendo la riduzione della squalifica. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può trovare accoglimento. Non v’è dubbio alcuno, alla luce degli atti, sulla dinamica dei fatti: relativamente alla possibilità di ridurre la squalifica inflitta, deve rilevarsi come la sanzione per una spinta non violenta all’assistente appaia equa e ben graduata. Occorre altresì rilevare che le carte federali ed in specie le regole di gioco non consentono ai calciatori di rivolgersi all’arbitro per esprimere proteste. Il solo capitano può rivolgersi all’arbitro, in forma corretta e non ostruzionistica, per esprimere, a gioco fermo o a fine gara, riserve o per avere chiarimenti: ed il Tomatis, nell’occasione non rivestiva quella qualifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cairese ed ordina l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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