COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo U.S. Speranza Savona avverso la squalifica del calciatore Natrella Massimiliano per otto giornate. Gara Speranza Savona – Altarese del 9.12.2001 Campionato 1^ categoria. C.U. n. 21 del 13.12.2001

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 - Reclamo U.S. Speranza Savona avverso la squalifica del calciatore Natrella Massimiliano per otto giornate. Gara Speranza Savona - Altarese del 9.12.2001 Campionato 1^ categoria. C.U. n. 21 del 13.12.2001 Riferiva l’arbitro della gara in epigrafe di aver espulso al 30’ del 2° t. il calciatore Natrella Massimiliano, tesserato per l’U.S. Speranza Savona, reo di aver colpito un avversario con due pugni al volto, con pallone distante circa trenta metri, tentando poi di colpirlo nuovamente quando questi si trovava ferito a terra. Riferiva ancora l’arbitro che il giocatore colpito mostrava un profondo taglio al sopracciglio destro, con abbondante fuoriuscita di sangue ed un ematoma allo zigomo, per cui era stato trasportato all’ospedale, e che il Natrella, alla formalizzazione del provvedimento d’espulsione, gli aveva rivolto frase ingiuriosa. Il G.S. squalificava il Natrella per otto gare. Contro tale sanzione reclama, con istanza di rito, l’U.S. Speranza Savona, chiedendo la riduzione della pena in relazione al fatto che il proprio tesserato aveva agito per reazione ad una gomitata dell’avversario, tanto che il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure gli aveva riscontrato, alle 15.30 del 9.12.2001, un trauma contusivo allo zigomo dx ed alla tempia dx, con vomito e vertigini, dimettendolo con una prognosi di dieci giorni s.c. come da allegato referto. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, delibera di respingere il reclamo. Quanto affermato dalla reclamante, non trovando riscontro sugli atti ufficiali, non riveste alcun pregio al fine del giudizio sportivo, stante la nota prevalenza del referto sulle dichiarazioni di parte. La sanzione inflitta in primo grado, equa ed appropriata al grave fatto violento, deve pertanto essere confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Speranza Savona in ordine alla squalifica del calciatore Natrella Massimiliano e dispone l’incameramento della tassa addebita in conto.
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