COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 07/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Reclamo U.S. Borgio Verezzi avverso la regolarità della gara del Campionato 1° categoria Pallare – Borgio Verezzi del 13.1.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 07/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Reclamo U.S. Borgio Verezzi avverso la regolarità della gara del Campionato 1° categoria Pallare - Borgio Verezzi del 13.1.2002 L’U.S. Borgio Verezzi propone, nei termini, reclamo avverso la regolarità della gara Pallare-Borgio Verezzi del 13.1.2002 in ordine alla partecipazione, nelle file della S.S. Pallare, del calciatore Botta Riccardo, che non ne aveva titolo perché squalificato; chiede pertanto che siano applicate le sanzioni previste dal Codice Giustizia Sportiva. Il reclamo è inammissibile, non risultando soddisfatto l’obbligo di invio all’organo decidente, dell’attestazione di ricezione della copia del reclamo inviata alla controparte, secondo il disposto dell’art. 42 punto 6 CGS. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Borgio Verezzi e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it