COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 24/03/2002 PALLARE 67 – DON BOSCO VALLE CAMPO

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 24/03/2002 PALLARE 67 - DON BOSCO VALLE CAMPO La società a margine ha dato seguito al preannuncio Telegrafico inoltrando, nei termini, reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara. Il reclamo si fonda sul presupposto che l'arbitro, a seguito delle ripetute manifestazioni ostili messe in atto dai sostenitori della Società PALLARE che culminavano con il tentativo di scavalcare la rete di recinzione, non si trovava più in uno stato fisico e psicologico tale da permettergli di continuare a dirigere l'incontro in condizioni idonee ed in modo imparziale. La Soc. Don Bosco afferma altresì che al 38° del II^ tempo, l'arbitro, dopo aver chiesto l'intervento della Forza Pubblica, sospendeva l'incontro, comunicando ai dirigenti delle due Società tale decisione. Per tali motivi, contestando la regolarità della gara chiede l'applicazione dell'art 12/1 del C.G.S. a proprio favore ed in subordine l'omologazione del risultato conseguito sul campo al momento della sospensione. Il reclamo è infondato e va respinto. Nel merito va rilevato, dalla ricostruzione dei fatti avvenuti che il Direttore di gara per sua specifica precisazione, pur in una situazione ambientale particolarmente ostile, in un clima intimidatorio, non ha mai subito un condizionamento psicologico da indurlo a sospendere la gara ma anzi riprendendola, recuperando i 7 minuti di sospensione. Va sottolineato inoltre che le motivazioni addotte dal reclamante non trovano riscontro sugli atti ufficiali che, come noto, nella giustizia sportiva hanno valore di prova privilegiata. Considerando quindi regolare l'andamento dell'incontro, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n° 35 del 28/03/02 si delibera: a) - di respingere il reclamo proposto dalla società Don Bosco. b)- di pubblicare il risultato della gara conseguito sul campo, Pallare/Don Bosco 1-0. I provvedimenti disciplinari sono già stati riportati sul comunicato n° 35 del 28/03/02 Si incamera la tassa reclamo ai sensi dell'art. 29/13 del C.G.S.
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