COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 20/01/2002 SAN MICHELE – PRO RECCO

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 20/01/2002 SAN MICHELE - PRO RECCO Gara: S.Michele/Pro Recco del 19/01/02 Facendo seguito a quanto riportato sul Com. Uff. n° 33 del 14/03/02 si precisa che la Soc. S.Michele, con lettera raccomandata firmata dal Presidente, ha segnalato a questo G.S. di aver svolto ulteriori ed approfondite indagini in base alle quali ritiene di aver sciolto le ultime riserve sull'identità dei responsabili dei fatti accaduti e per i quali era stato sospeso il Capitano della Società in base all'art. 2/2 del C.G.S. Gli stessi, a causa della aggressione ai danni dell'arbitro, in un clima particolarmente infuocato, non erano stati individuati. In concreto, le responsabilità vanno ascritte ai sottoindicati tesserati: - Montaldo Diego il quale, dopo aver spinto l'arbitro, causandone la caduta a terra (già sanzionato sino a tutto il 31/05/02, lo colpiva al basso ventre con un calcio di inaudita violenza); inoltre, gli sferrava alcuni calci ad una coscia ed alle gambe. - Valisnieri Claudio, già sanzionato fino a tutto il 31/05/02 per aver spinto l'arbitro al torace (Com. Uff. n°26 del 24/01/2002), si rendeva responsabile, di aver scalciato l'arbitro alle gambe mentre questi si trovava a terra. - Zaccaria Luciano, facente funzione di guardialinee di parte e Parodo Battista (massaggiatore), i quali, entravano sul terreno di gioco e lo colpivano con due calci alle gambe senza provocare danni fisici; cio' si evince altresì dal rapporto dell'osservatore arbitrale. In considerazione di quanto sopra riportato, accertato che le probanti spontanee testimonianze rese da alcuni tesserati della società, compresa quella del Capitano della squadra, sono sufficienti ed esaurienti per giungere ad una definitiva pronuncia a carico dei responsabili degli episodi descritti, si delibera: - di squalificare fino a tutto il 20 gennaio 2007 il calciatore Montaldo Diego, proponendo altresì alla Presidenza Federale che venga dichiarata nei suoi confronti la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14/2 del C.G.S.) - di protrarre la squalifica fino a tutto il 30 marzo 2003 al calciatore Valisnieri Claudio. - di inibire il dirigente Sig. Zaccaria Luciano fino a tutto il 31/05/2003 - di inibire il massaggiatore Parodo Battista fino a tutto il 31/05/2003 - di revocare, con effetto immediato la sospensione cautelare inflitta a suo tempo al Capitano della squadra RIVETTI Antino, (vedi Com. Uff. n°26 del 24/01/2002) prosciogliendolo da ogni addebito.
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