COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 23/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 84 – Reclamo dell’A.C. Castelnuovo Magra avverso l’applicazione della sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Moneglia-Castelnuovo del 14.4.2002 – Campionato 1° categoria, avverso le squalifiche dei calciatori Cerone Andrea fino al 31 Maggio 2004, De Giorgis Roberto fino al 28.2.2003, Azzali Valerio fino al 31 Ottobre 2002, Antognetti Fabio fino al 30 settembre 2002, Olmi Luca fino al 31 Agosto 2004, Spagnoli Marco fino al 30 Aprile 2004, Bugliani Gabriele e De Marco Valeriano per tre gare e avverso l’ammenda di Euro 120. C.U. n. 37 del 18.4.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 23/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 84 - Reclamo dell'A.C. Castelnuovo Magra avverso l’applicazione della sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Moneglia-Castelnuovo del 14.4.2002 - Campionato 1° categoria, avverso le squalifiche dei calciatori Cerone Andrea fino al 31 Maggio 2004, De Giorgis Roberto fino al 28.2.2003, Azzali Valerio fino al 31 Ottobre 2002, Antognetti Fabio fino al 30 settembre 2002, Olmi Luca fino al 31 Agosto 2004, Spagnoli Marco fino al 30 Aprile 2004, Bugliani Gabriele e De Marco Valeriano per tre gare e avverso l’ammenda di Euro 120. C.U. n. 37 del 18.4.2002 Con decisione apparsa sul C.U. n. 37 del 18.4.2002 il G.S. assumeva a carico dell’A.C. Castelnuovo Magra, in ordine a fatti avvenuti nella gara Moneglia-Castelnuovo del 14.4.2002, i provvedimenti indicati in epigrafe, così motivandoli: “In esito alla gara a margine disputata il 14/04/02, l'arbitro riferisce che al 42° del II° tempo, dopo aver accordato un calcio di rigore a favore della Soc. Moneglia, veniva aggredito dal portiere della Soc. Castelnuovo (Cerone Andrea) il quale, dopo averlo apostrofato, tentava di scagliarglisi contro non riuscendo a colpirlo per la pronta schivata del Direttore di gara. Tuttavia, insistendo nel suo iniziale atteggiamento lo colpiva con una violenta manata al volto che gli procurava intenso dolore. Molti giocatori e Dirigenti della Soc. Castelnuovo lo attorniavano e si rendevano responsabili di atti di violenza nei confronti dell'arbitro; in particolare: - De Giorgis Roberto, colpiva l'arbitro ad un braccio con una bottiglia d'acqua. - Azzali Valerio, profferiva frasi offensive e afferandolo per la manica della maglietta lo strattonava. - Antognetti Fabio, gli dava una forte spinta al petto, facendolo barcollare. - Olmi Luca, afferrava l'arbitro per il collo e stringendoglielo, lo spingeva. Spagnoli Marco, colpiva l'arbitro con un calcio ad un ginocchio tentando inoltre di dargli uno schiaffo, senza riuscirvi per la pronta schivata del Direttore di gara. L'arbitro, costatando di non poter adottare alcun provvedimento disciplinare decideva di continuare la gara "PRO FORMA", anche perché espellendo i responsabili, sarebbe venuto a mancare il numero legale per proseguire l'incontro. Gli atti ufficiali, offrono la prova del clima infuocato venutasi a creare; non semplici proteste verbali ma minacce concrete di violenza nei confronti dell'arbitro. In tale situazione di pericolo, l'unico modo per ovviare ad ulteriori rischi, era la prosecuzione della gara "PRO FORMA". Nonostante il fattivo comportamento del Capitano della Soc. Castelnuovo, i compagni si recavano a ridosso della rete di recinzione tentando di scavalcarla al fine di poter raggiungere i tifosi della Soc. Moneglia. I protagonisti di questo episodio sono stati individuati e precisamente: Olmi Luca, Spagnoli Marco, De Marco Valeriano e Bugliani Gabriele. Ripreso il giuoco, dopo la realizzazione di un calcio di rigore a favore del Moneglia, i giocatori ospiti minacciavano sia l'arbitro che gli avversari. Ne conseguiva che il Direttore di gara al fine di sedare altre possibili reazioni, decideva di concedere alla Soc. Castelnuovo un inesistente calcio di rigore. Con tempestivo reclamo l’A.S. Castelnuovo Magra contesta la veridicità del referto arbitrale con le seguenti motivazioni: 1A) erronea indicazione delle segnature sul rapporto. 1B) non esservi motivi per giustificare la decisione di ritenere conclusa la gara al 42’ del 2° t. continuandola “pro-forma”. 1C) esservi contraddizione nel racconto dell’arbitro che sul referto prima riferisce che due carabinieri si prodigavano durante gli incidenti senza poi farne cenno sul supplemento. Il che proverebbe una certa esagerazione nella descrizione dei fatti. 1D) eccezioni in merito alla minuziosa descrizione dei fatti in relazione al “clima infuocato” determinatosi sul campo. La reclamante sottopone poi una serie di osservazioni tendenti a scagionare o attenuare i comportamenti dei singoli tesserati; in sede d’audizione, il rappresentante del sodalizio reclamante ha riproposto quanto affermato nel ricorso insistendo particolarmente sull’estraneità dei calciatori Spagnoli Marco e De Giorgis Roberto ai fatti riferiti dall’arbitro, concludendo con la richiesta d’affrancamento di tutte le squalifiche inflitte ai propri tesserati e d’annullamento della sanzione della punizione sportiva di perdita della gara. In subordine chiede il riesame delle pene inflitte ai propri tesserati in relazione alla loro congruità. Occorre premettere che i fatti contestati risultano provati come descritti in maniera chiara ed univoca sul referto di gara, laddove per referto di gara si deve intendere il resoconto su modulo prestampato ed il “supplemento” aggiuntivo, che l’arbitro sempre redige allorquando lo spazio per la descrizione degli avvenimenti è insufficiente. Ed i fatti risultano perfettamente compendiati nella declaratoria del primo giudice come più sopra riportata. Intervenuto in giudizio l’arbitro ha confermato quanto già riferito sul rapporto di gara, affermando di non aver alcun dubbio sull’aggressione subita da parte del calciatore Spagnoli Marco; quanto al calciatore De Giorgis Roberto, poiché il direttore di gara ha precisato di averlo identificato in base al colore nero della maglia non avendo potuto rilevarne il numero (desumendo in tal modo che si trattasse del portiere di riserva), questo giudicante ha sottoposto alla sua visione la fotografia del calciatore esistente negli archivi dell’Ufficio tesseramento della F.I.G.C., ricevendo la certezza che il calciatore così identificato “non” era il De Giorgis. Ciò premesso la Commissione Disciplinare così decide: - di respingere il reclamo in ordine alla richiesta d’annullamento della punizione sportiva di perdita della gara, essendo corretta la decisione dell’arbitro, coinvolto in episodi di grave violenza, di continuarla “pro-forma” a salvaguardia della sua incolumità; - di respingere la richiesta d’affrancamento e/o di riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori Cerone Andrea, Azzali Valerio, Antognetti Fabio, Olmi Luca, Spagnoli Marco, Bugliani Gabriele e De Marco Valeriano, che giudica congrue in relazioni ai fatti commessi; - di annullare la squalifica del calciatore De Giorgis Roberto; - di respingere la richiesta di riduzione dell’ammenda. In quanto il reclamo parzialmente accolto, dispone la restituzione della tassa.
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