COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 06/06/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 86 – Reclamo del calciatore Montaldo Diego, tesserato Soc. San Michele, avverso la squalifica fino al 20 Gennaio 2007 ed avverso la proposta di preclusione alla permanenza nei ranghi federali. Gara San Michele – Pro Recco dl 19.1.2002 Campionato di Prima Categoria. C.U. n. 39 del 2.5.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 06/06/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 86 - Reclamo del calciatore Montaldo Diego, tesserato Soc. San Michele, avverso la squalifica fino al 20 Gennaio 2007 ed avverso la proposta di preclusione alla permanenza nei ranghi federali. Gara San Michele - Pro Recco dl 19.1.2002 Campionato di Prima Categoria. C.U. n. 39 del 2.5.2002 L’arbitro della gara in epigrafe riferiva che al 40’ del 2°t. dopo la segnatura di una rete da parte della squadra del Pro-Recco, era stato attorniato da tutti i calciatori della Soc. San Michele, compreso quelli occupanti la panchina, che ne contestavano la convalida. Nell’occasione, mentre il capitano cercava di fargli da scudo, era stato spintonato dal calciatore Montaldo Diego (che gli appoggiava le mani sul petto facendolo indietreggiare di un metro), insultato e minacciato dal calciatore Torrisi Gabriele e, mentre si apprestava a formalizzare il provvedimento d’espulsione dei due, spinto al petto con vigoria dal calciatore Valisnieri Claudio, tesserati tutti per la Soc. San Michele. Dopo essere riuscito ad esibire il cartellino rosso al calciatore Montaldo Diego, era stato nuovamente attorniato dai giocatori della Soc. San Michele, ed uno tra questi lo aveva spinto con forza facendolo cadere a terra. Così disteso il direttore di gara era stato colpito con un violentissimo calcio al basso ventre, da un calciatore della Soc. San Michele riconosciuto dal colore della maglia ma non identificato, che l’aveva costretto a decretare la fine anticipata della gara. Il G.S., con decisione apparsa sul C.U. n. 26 del 24.1.2002, assumeva i provvedimenti del caso, tra i quali la sospensione del capitano della Soc. San Michele, nell’attesa dell’identificazione del colpevole. Dopo lunghe ed approfondite indagini la Società San Michele, con lettera del 17 Aprile 2002 comunicava al Presidente del Comitato Regionale Liguria di aver identificato il colpevole dell’atto violento nei confronti dell’arbitro, nella persona del calciatore Montaldo Diego trasmettendo in allegato le dichiarazioni autografe rese in tal senso da alcuni componenti la squadra. Dal che il G.S. proscioglieva il capitano della Soc. San Michele ed infliggeva al calciatore Montaldo Diego la squalifica fino al 20.2.2007, con proposta alla Presidenza Federale di preclusione alla permanenza nei ranghi federali (v. C.U. n. 39 del 2.5.2002). Contro tale decisione si è opposto, con reclamo di rito, il calciatore Montaldo Diego, protestandosi “assolutamente estraneo al gravissimo addebito contestatogli” eccependo altresì: illegittimità della decisione, per non aver il Giudice Sportivo richiesto un supplemento di rapporto all’arbitro o disposto la sua convocazione in fase istruttoria, ed aver basato il giudizio su documenti che non sono compresi tra quelli previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per fatti occorsi sul terreno di gioco. Illegittimità della decisione del Giudice Sportivo perché basata su dichiarazioni non veritiere rilasciate a seguito di rancori e accuse da calciatori coinvolti negli episodi refertati dall’arbitro. Conclude con la richiesta, in via principale, d’affrancamento da ogni addebito per l’atto violento nei confronti dell’arbitro ed in via subordinata con la richiesta d’invio degli atti all’Ufficio Indagini per chiarimenti istruttori con escussione d’alcuni testi da lui indicati. Preliminarmente la Commissione Disciplinare deve constatare come il Montaldo, richiesta l’audizione, non si sia presentato, benché avvisato telegraficamente, né alla data del giudizio (21.5.2002) né a quella successiva (28.5.2002) alla quale era stata aggiornata la discussione per permettere la presenza del ricorrente nel caso, non infrequente, in cui il telegramma di convocazione fosse stato recapitato in ritardo. Nel merito il reclamo non può trovare accoglimento neppure nella richiesta subordinata. Nessuna censura può essere mossa all’operato del Giudice Sportivo in merito all’omessa richiesta di un supplemento di rapporto, essendo questa una facoltà concessa agli Organi della disciplina sportiva e non un obbligo. Altrettanto corretta appare la decisione sanzionatoria assunta sulla base della comunicazione della Società che, su dichiarazioni autografe rilasciate da alcuni componenti la squadra, ha indicato nel Montaldo l’autore del gesto. La convergenza delle testimonianze sul Montaldo ed il sospetto insinuato dall’osservatore arbitrale nel supplemento di rapporto allegato agli atti che così riferisce “…Per quanto riguarda la possibile identificazione del calciatore che ha colpito l’arbitro posso aggiungere che data la dinamica dell’azione si trattava di qualcuno non facente parte del gruppo e quindi potrebbe essere identificato col calciatore n. 8 espulso, che in un primo momento si era allontanato…” lasciano pochi dubbi sulla colpevolezza del Montaldo. Circa la lamentata falsità delle dichiarazioni l’onere della prova spetta comunque al calciatore, che in modo autonomo può avvalersi dei mezzi messi a disposizione dall’ordinamento federale, compreso quello del ricorso della denuncia alla Procura Federale o all’Ufficio Indagini, con le conseguenze che potrebbero scaturire a suo carico in caso di denuncia falsa. In concreto appare impensabile che persone adulte, nella piena capacità di intendere e di volere, possano aver rilasciato dichiarazioni mendaci, sottoponendosi al rischio di conseguenze di natura penale. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dal calciatore Montaldo Diego e dispone l’incameramento della tassa versata.
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