COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 – Reclamo Ortonovo Calcio avverso la squalifica per sei giornate inflitta al calciatore Smerzi Lorenzo. Gara Ortonovo – Cicagna del 27.1.2002 Campionato di Promozione C.U. n. 27 del 31.1.2002 C.R. Liguria

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 - Reclamo Ortonovo Calcio avverso la squalifica per sei giornate inflitta al calciatore Smerzi Lorenzo. Gara Ortonovo - Cicagna del 27.1.2002 Campionato di Promozione C.U. n. 27 del 31.1.2002 C.R. Liguria La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, rilevato che: - il Giudice Sportivo ha squalificato per sei gare il calciatore Smerzi Lorenzo, perché a gioco fermo lo aveva spintonato tenendolo per un braccio, senza procuragli danni fisici; - la Soc. Ortonovo Calcio sostiene l’eccessiva onerosità della sanzione apparendo chiara l’assoluta mancanza di illiceità e/o lesività del fatto; - il fatto può essere sanzionato in maniera meno pesante, pur apparendo di indubbia gravità, rilevandosi dagli atti, un contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro senza conseguenze per quest’ultimo; ed in tal senso deve essere riformata la decisione del Giudice Sportivo d e l i b e r a in accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Smerzi Lorenzo da sei a cinque giornate di squalifica. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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