COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 20 – Reclamo U.S. Cairese avverso la squalifica del calciatore Landi Gabriele per nove giornate. Gara Cairese-Lagaccio del 3.11.2002 Campionato di Promozione. C.U. n. 17 del 7.11.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 20 - Reclamo U.S. Cairese avverso la squalifica del calciatore Landi Gabriele per nove giornate. Gara Cairese-Lagaccio del 3.11.2002 Campionato di Promozione. C.U. n. 17 del 7.11.2002 “Dopo il fischio dell'arbitro che decretava l'interruzione del gioco a seguito di un'azione irregolare, usciva per afferrare il pallone e, alzando lateralmente una gamba colpiva volontariamente al volto un avversario, procurandogli una profonda ferita con abbondante fuoriuscita di sangue. Il calciatore colpito, veniva trasportato all'ospedale per le cure del caso.” Con questa motivazione il Giudice Sportivo squalificava per nove giornate il calciatore Landi Gabriele, portiere dell’U.S. Cairese. Contro siffatto provvedimento ha proposto rituale reclamo l’U.S. Cairese sostenendo la non volontarietà del gesto del calciatore, “conseguenza, senza intenzionalità, di un’azione di gioco” e la disparità di trattamento rispetto a fatti analoghi, dei quali produce elenco e copia delle decisioni del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, preso atto della rinuncia all’audizione da parte del rappresentante della società, visti gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo. L’arbitro, nel rapporto di gara, riferisce di aver espulso il Landi perché “colpiva con un calcio al volto un giocatore avversario, compiendo un’uscita alta”. Soltanto nel supplemento, rilasciato a richiesta del G.S., riferiva d’intervento volontario e precisava che il calciatore “andava a colpire volontariamente il volto del calciatore…quando il gioco era stato… fermato per posizione di fuori gioco”. Da tali chiarimenti, si può ragionevolmente intuire che l’intervento del Landi avvenne contemporaneamente al fischio della posizione di fuorigioco; ciò non esclude la gravità della condotta del Landi, ma insinua dei dubbi sulla proditorietà del gesto. In altre parole, non si può ritenere come avvenuto a gioco fermo, l’intervento, gravemente scorretto fin che si vuole, compiuto da un portiere mentre la palla, dopo il fischio dell’arbitro, è ancora in aria. Per questi motivi, respinte le eccezioni formulate in merito alla disparità di trattamento perché ogni caso presenta caratteristiche proprie e deve essere valutato in base agli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cairese, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Landi Gabriele, da nove a sette giornate di gara. Accolto il reclamo, la tassa va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it