COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo U.S. Fazzini Rapallo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Rapallo Ruentes – Fazzini del 10.11.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 - Reclamo U.S. Fazzini Rapallo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Rapallo Ruentes - Fazzini del 10.11.2002 L’U.S. Fazzini Rapallo ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Rapallo Ruentes – Fazzini Rapallo disputata il 10 Novembre 2002 e terminata col risultato di 2-2. Sostiene la reclamante che in quella gara fu schierato dall’A.C. Rapallo Ruentes 1914 il calciatore Perre Eros che non aveva scontato una giornata di squalifica inflittagli con C.U. n. 40 del 9.5.2002. Chiede pertanto l’applicazione a carico dell’A.C. Rapallo Ruentes della sanzione di cui all’art. 12 punto 5 CGS (ex art. 7/5 del vecchio CGS). Il reclamo merita l’accoglimento. Risulta, infatti, che il calciatore Perre Eros fu squalificato per una giornata per recidività in ammonizioni formali raggiunta nell’ultima gara del Campionato di Promozione della scorsa stagione sportiva, squalifica che avrebbe dovuto scontare nella gara Rapallo R. – Carpediem del 22.9.2002 (prima giornata del Campionato di Promozione della stagione 2002-2003). Così non è stato: il Perre fu schierato in quella gara di campionato e nella successiva cioè Brugnato-Rapallo R. del 29.9.2002 ove fu espulso e quindi squalificato per altri due turni con C.U. n. 12 del 3.10.2002. Il Perre non prendeva parte alle gare Rapallo R. – Chiavari Lames del 6.10.2002 e Nuova San Fruttuoso-Rapallo R. del 13.10.2002 rispettivamente terza e quarta giornata di campionato, scontando così due dei tre turni di squalifica pendenti. Nelle seguenti successive gare Rapallo R.-Bogliasco del 20.10.2002, Rapallo R.-Angelo Baiardo del 27.10.2002 e Grassorutese R.-Rapallo R. del 3.11.2002, il calciatore è stato ancora utilizzato in costanza di squalifica talché anche la partecipazione alla gara Rapallo R. – Fazzini del 10.11.2002, certificata dagli atti ufficiali, avvenne in posizione irregolare. . Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fazzini Rapallo delibera di infliggere all’A.C. Rapallo Ruentes la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Rapallo Ruentes - Fazzini del 10.11.2002 col risultato di 0-2 (art. 12 comma 5 CGS). Nulla per la tassa reclamo non versata.
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