COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 – Reclamo A.C. Rapallo R. avverso l’ammenda di Euro 220 – Gara Rapallo Ruentes-Fazzini Rapallo del 10.11.2002 Campionato Promozione. C.U. n. 18 del 14.11.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 - Reclamo A.C. Rapallo R. avverso l'ammenda di Euro 220 - Gara Rapallo Ruentes-Fazzini Rapallo del 10.11.2002 Campionato Promozione. C.U. n. 18 del 14.11.2002 Con la seguente motivazione: “A fine gara, erano presenti nel recinto degli spogliatoi alcuni estranei entrati abusivamente attraverso un cancello incustodito. Gli stessi offendevano ripetutamente l'arbitro. Nessun dirigente della Società si è attivato per allontanare tali estranei” il Giudice Sportivo sanzionava la responsabilità oggettiva dell’A.C. Rapallo Ruentes con l’ammenda di Euro 220 (euro duecentoventi). Contro siffatta sanzione l’A.C. Rapallo Ruentes ha proposto reclamo chiedendone l’annullamento. La reclamante si ritiene esente da responsabilità poiché il Campo Gallotti, sul quale è stata disputata la gara per indisponibilità del Campo Macera, per la sua “nota precarietà nelle strutture ricettive… non consente senza dubbio la possibilità di selezionare l’accesso negli spazi riservati agli spogliatoi attigui al campo alle sole persone autorizzate e facenti parte delle due squadre che disputano la prima partita” (cioè la gara fissata alle 14.30). Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può essere accolto. La precisa declaratoria del primo giudice compendia perfettamente il resoconto dell’arbitro, talché pretestuoso appare il voler attribuire a soggetti appartenenti all’incontro successivo (che quindi non avevano alcun motivo per contestarne l’operato), quel comportamento oltraggioso ed offensivo posto in essere a fine gara da “elementi non identificabili” (così testualmente definiti negli atti). Il reclamo va quindi rigettato e l’ammenda confermata. Ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera disponendo l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it