COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo Pol. Lagaccio avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Arenzano-Lagaccio del 15.12.2002.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 - Reclamo Pol. Lagaccio avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Arenzano-Lagaccio del 15.12.2002. Con reclamo del 24.12.2002 la Pol. Lagaccio si è rivolta alla Commissione Disciplinare per ottenere la vittoria a tavolino della gara del Campionato di Promozione Arenzano – Lagaccio disputata il 15 Dicembre 2002 e terminata col risultato di 3-0. Lamenta, la ricorrente, l’inosservanza da parte della Pol. Arenzano, delle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego di due calciatori giovani per l’intera durata dell’incontro. Il reclamo è inammissibile perché di competenza, in primo grado, del Giudice Sportivo, cui avrebbe dovuto essere inviato con le modalità di cui all’art. 23 commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Non avendo la Pol. Lagaccio preannunciato il reclamo al Giudice Sportivo con telegramma entro le ore 24 del giorno successivo alla gara, la Commissione Disciplinare lo dichiara inammissibile senza rinvio e si astiene dall’esame di merito. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 comma 13 CGS).
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