COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 46 – Reclamo S.C. Murialdo avverso la regolarità della gara Murialdo – San Bernardino del 15.12.2002, alla squalifica del calciatore Bertone Amedeo per tre giornate, all’inibizione del dirigente Lombardo Emanuele fino al 15.2.2003 ed all’ammenda di Euro 80. C.U. n. 21 del 19.12.2002 C.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 46 - Reclamo S.C. Murialdo avverso la regolarità della gara Murialdo - San Bernardino del 15.12.2002, alla squalifica del calciatore Bertone Amedeo per tre giornate, all'inibizione del dirigente Lombardo Emanuele fino al 15.2.2003 ed all'ammenda di Euro 80. C.U. n. 21 del 19.12.2002 C.P. Savona. Con reclamo proposto nei termini la S.C. Murialdo si è rivolta alla Commissione Disciplinare con le seguenti richieste: 1. ripetizione della gara Murialdo – San Bernardino per errore tecnico dell’arbitro. 2. la rettifica del nome del calciatore espulso indicato dall’arbitro col nominativo di Bertone Amedeo anziché di Odella Gianluca e la conseguente riduzione della squalifica inflitta perché il proprio tesserato non aveva affatto minacciato l’arbitro, anzi le minacce le aveva subite. 3. la revoca dell’ammenda avendo il pubblico reagito a continue provocazioni dell’arbitro. 4. La riduzione dell’inibizione del dirigente Lombardo Emanuele perché egli non aveva commesso quanto attribuitogli dall’arbitro. Preliminarmente la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo avverso la richiesta di ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro, perché materia di competenza, in primo grado, del giudice sportivo, cui avrebbe dovuto essere inviata l’istanza con le modalità di cui all’art. 23 commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Visto il referto di gara e preso atto della rettifica apparsa sul C.U. n. 23 bis del 10.1.2003 C.P. Savona col quale la squalifica del calciatore Bertone Amedeo è stata trasferita al calciatore Odella Gianluca, la Commissione decide di respingere tutte le altre richieste della S.C. Murialdo. Le affermazioni della società appellante non trovano riscontro alcuno sugli atti ufficiali che, a norma di regolamento, costituiscono piena prova dei fatti, e pertanto non consentono a questo giudicante la revisione di sanzioni che appaiono eque ed appropriate e vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Murialdo in ordine alla regolarità della gara Murialdo-San Bernardino del 15.12.2002 e di non accoglierlo in ordine alle altre sanzioni appellate.. Visto i toni e le espressioni contenute nel reclamo (a firma del Direttore Sportivo e del Presidente della Società) manda il fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni in ordine all’infrazione della norme di carattere comportamentale sancite dal Codice di Giustizia Sportiva. La tassa, addebitata in conto, deve essere incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it