COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 06/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 19/01/2003 S.N. CARPEDIEM – RAPALLO RUENTES 1914

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 06/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 19/01/2003 S.N. CARPEDIEM - RAPALLO RUENTES 1914 All'esito della gara a margine disputata il 19/01/2003 e terminata con il punteggio di 0-1 ha proposto reclamo la Soc. S.N. CARPEDIEM avverso l'utilizzo dei giocatori nati 1983/84. Adduce l'istante che la Soc. Rapallo non ha ottemperato a quanto stabilito dal Comitato Regionale Liguria in riferimento all'obbligatorietà di schierare in campo un giocatore nato dopo l'1/1/1983 ed un secondo nato dopo l'1/1/1984. (Vedi Com.Uff. n° 45/929 del 13/06/2002). Dall'esame dei documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro integrato con quello di un assistente, si rileva che ad inizio gara, erano stati schierati i seguenti calciatori, considerati nati 1983/84: esattamente il n. 7 PERRE Eros nato il 17/04/1984 ed il n. 10 SPANO Daniele nato il 22/04/1985. Nel corso della gara la Soc. Rapallo Ruentes usufruiva delle seguenti sostituzioni: al 1° del II° tempo usciva il n. 4 Furbesco Davide (classe 1976) ed entrava il n° 16 Soli Michele (classe 1982). Successivamente al 30' del II° tempo usciva n° 7 PERRE Eros (classe 1984) ed entrava il n° 15 GHISI Davide (classe 1984). Infine al 45' del II° tempo (nei minuti di recupero) usciva il n° 10 SPANO Daniele ed entrava il n° 14 Poletti Andrea (classe 1982). Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che a partire dal 45° del II° tempo si trovava presente sul terreno di giuoco un solo calciatore della classe 1984 ed esattamente GHISI Davide. E’ il caso di puntualizzare che quanto sostenuto nelle controdeduzioni fornite dalla Soc. Rapallo Ruentes non trova riscontro sugli atti ufficiali che, come noto, costituiscono piena prova dei fatti ed assumono carattere di fonte privilegiata contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni di parte. Il reclamo è fondato ed deve essere accolto. Avendo la Soc. Rapallo disatteso quanto disposto dal Comitato Regionale Liguria, si delibera: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla Soc. Rapallo Ruentes (art 12/1 del C.G.S.) b) di inibire fino a tutto il 19/02/2003 il Dirigente Accompagnatore Sig. ROCCA Giovanni (Rapallo) (art. 14/c del C.G.S.). In quanto accolto, si accredita alla Soc. S.N. CARPEDIEM la tassa reclamo.
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