COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 07/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 – Reclamo Soc. A Ciassetta avverso la regolarità della gara del Campionato di 2° cat. A Ciassetta – San Lorenzo della Costa del 12.1.2002.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 07/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 - Reclamo Soc. A Ciassetta avverso la regolarità della gara del Campionato di 2° cat. A Ciassetta – San Lorenzo della Costa del 12.1.2002. Avverso la regolarità della gara del Campionato di 2° categoria A Ciassetta – San Lorenzo della Costa, disputata a Lavagna il 12.1.2002 e terminata col risultato di 1-2, reclama la Soc. A Ciassetta, chiedendo vedersi assegnata la vittoria a tavolino per aver la Soc. San Lorenzo della Costa schierato ed impiegato il calciatore Bacigalupo Daniele che doveva scontare un turno di squalifica inflittagli dal G.S. nazionale del Calcio a cinque con C.U. n. 123 del 9.1.2002. La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, atteso che lo stesso è risultato formalmente corretto e che la Soc. San Lorenzo della Costa non ha opposto alcuna controdeduzione, rilevato che: - il C.U. n. 123 del 9.1.2002 Divisione Nazionale Calcio a Cinque riporta la squalifica del calciatore Bacigalupo Daniele per una giornata; - detta sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale della competizione nella quale è stata inflitta, vale a dire nella gara di Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B S.U.B. – San Lorenzo della Costa in programma per sabato 12.1.2002, gara regolarmente disputata ed omologata (C.U. n. 141 Divisione Nazionale Calcio a Cinque); - per il disposto dell’art. 41 comma 1 CGS il calciatore squalificato non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali che si svolgono nel giorno in cui deve scontare la squalifica, talché il Bacigalupo non avrebbe dovuto essere impiegato nella gara del Campionato Regionale di seconda categoria San Lorenzo della Costa – A Ciassetta del 12.1.2002, come invece risulta dagli atti ufficiali; delibera, in accoglimento dell’istanza della Soc. A Ciassetta, di infliggere alla Soc. San Lorenzo della Costa la punizione di perdita della gara San Lorenzo della Costa – A Ciassetta con punteggio di 0-2 (art. 12 punto 5 lett. a CGS) Infligge al calciatore Bacigalupo Daniele la squalifica per una giornata ed alla Soc. San Lorenzo della Costa l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta). Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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