COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 – Reclamo U.S. Valbisagno ’93 avverso la regolarità della gara del Campionato di 2° cat. Valbisagno-Amicizia San Rocco del 19.10.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 - Reclamo U.S. Valbisagno '93 avverso la regolarità della gara del Campionato di 2° cat. Valbisagno-Amicizia San Rocco del 19.10.2002 L’U.S. Valbisagno ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Valbisagno – Amicizia San Rocco, disputata il 13 Ottobre 2002 e terminata col risultato di 1-1. Sostiene la reclamante che in quella gara furono schierati dalla U.S. Amicizia San Rocco i calciatori Meloni Roberto e Marocco Fabrizio che non avevano scontato una giornata di squalifica inflittagli con C.U. n. 39 del 16.5.2002 C.P. Genova. Chiede pertanto l’applicazione a carico dell’U.S. Amicizia San Rocco della sanzione di cui all’art. 12 punto 5 CGS (ex art. 7/5 del vecchio CGS). Il reclamo merita l’accoglimento. Risulta, infatti, che entrambi i calciatori sono incorsi nella sanzione della squalifica per un turno per recidività in ammonizioni formali raggiunta nell’ultima giornata del campionato della stagione sportiva 2001/2002, squalifica che avrebbero dovuto scontare nella prima giornata del campionato della corrente stagione, cioè nella gara Murta-Amicizia San Rocco del 29.9.2002 Così non è stato: entrambi i calciatori presero parte non solo a quella gara ma anche alle successive, cioè Amicizia San Rocco – Rossiglionese del 6.10.2002 e, appunto, Valbisagno – Amicizia San Rocco del 13.10.2002, con le conseguenze previste, per quest’ultimo incontro, dal citato art. 12 punto 5 CGS. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla U.S. Valbisagno delibera di infliggere alla U.S. Amicizia San Rocco la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Valbisagno-Amicizia San Rocco del 13.10.2002 col risultato di 2-0 (art. 12 comma 5 CGS). Infligge al dirigente accompagnatore della squadra Sig. Lombardo Vincenzo la sanzione dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS), all’U.S. Amicizia San Rocco l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b CGS) ed ai calciatori Meloni Roberto e Marocco Fabrizio la squalifica per un’ulteriore giornata. Manda alla Presidenza del C.R. Liguria per gli adempimenti di competenza. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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