COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 – Reclamo U.S. Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore Scudieri Paolo per sei giornate. Gara Pontelungo – Speranza Savona del 17.11.2002 Campionato 2° categoria C.U. n. 17 del 21.11.2002 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 - Reclamo U.S. Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore Scudieri Paolo per sei giornate. Gara Pontelungo - Speranza Savona del 17.11.2002 Campionato 2° categoria C.U. n. 17 del 21.11.2002 C.P. Savona L’U.S. Pontelungo ha proposto reclamo avverso la squalifica per sei giornate inflitta dal G.S. al calciatore Scudieri Paolo che, espulso al 42’ del 2°t per proteste, aveva pesantemente insultato e minacciato l’arbitro tentando di colpirlo con un calcio e quindi, a fine gara, era rientrato in campo partecipando con i compagni ad accerchiare l’ufficiale di gara reiterando gli insulti. Ritiene la reclamante essere eccessiva la sanzione inflitta in primo grado perché il proprio tesserato si era reso responsabile di un comportamento “certamente sbagliato” ma solo verbale, negando quindi che lo Scudieri avesse tentanto di colpire l’arbitro con un calcio. Il reclamo non può trovare accoglimento. Il resoconto arbitrale, chiaro e preciso, non può essere superato, per espressa disposizione delle norme federali, da dichiarazioni di parte, talchè, esaminato il reclamo sotto il profilo dell’equità, la sanzione appare congrua e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Pontelungo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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