COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Reclamo Soc. Pol. Spotornese avverso l’inibizione del dirigente Lisena Giovanni fino al 31.1.2003. Gara Spotornese-Laigueglia dell’8.12.2002 Camp. 2° categoria. C.U. n. 20 del 12.12.2002 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 - Reclamo Soc. Pol. Spotornese avverso l'inibizione del dirigente Lisena Giovanni fino al 31.1.2003. Gara Spotornese-Laigueglia dell'8.12.2002 Camp. 2° categoria. C.U. n. 20 del 12.12.2002 C.P. Savona Con la seguente motivazione “In qualità di allenatore, a fine gara, rivolgeva all’arbitro frasi offensive, atteggiamento che ha assunto anche durante l’incontro, entrando indebitamente sul terreno di gioco. Frase inopportuna la rivolgeva all’indirizzo degli Organi Federali” il Giudice Sportivo inibiva fino al 31 gennaio 2003 il dirigente Lisena Giovanni, tesserato per la Pol. Spotornese. Tale sanzione è stata impugnata dalla società con reclamo di rito, col quale contesta “con assoluta sincerità validata da testimonianza” quanto riferito dall’arbitro sul rapporto di gara. La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti ufficiali, decide di non accogliere il reclamo della Pol. Spotornese. Respinta in via preliminare la richiesta di audizione del sig. Lisena Giovanni, perché consentita solo nel caso di ricorso in proprio, le eccezioni proposte dalla Società soccombono davanti all’evidenza del rapporto arbitrale che, quando redatto, come nel caso in esame, in maniera chiara ed univoca, prevale sulle dichiarazioni di parte. La sanzione inflitta in prime cure va dunque confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Spotornese in ordine all’inibizione del sig. Lisena Giovanni e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it