COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10/04/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 78 – Reclamo G.S. Rebocco avverso la squalifica dl calciatore Tavilla Lorenzito per sei giornate. Gara Rebocco-Cristo Re de 9.3.2003 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 32 del 13.3.2003 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10/04/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 78 - Reclamo G.S. Rebocco avverso la squalifica dl calciatore Tavilla Lorenzito per sei giornate. Gara Rebocco-Cristo Re de 9.3.2003 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 32 del 13.3.2003 C.P. La Spezia La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso del G.S. Rebocco e sentito il rappresentante della Società, letti gli atti e rilevato che il calciatore Lorenzito Tavilla è stato sanzionato con la squalifica per sei giornate perché espulso per comportamento irriguardoso, alla notifica del provvedimento ha appoggiato per protesta le mani sul petto dell’arbitro profferendo frase ingiuriosa, ritenuto che il sopra descritto comportamento di protesta ineducata senza violenza nei confronti del direttore di gara può essere punito in maniera meno pesante, in accoglimento del reclamo, delibera di ridurne la squalifica da sei a cinque giornate. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it