COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 86 – Reclamo Pol. Pegazzano 2000 San Michele avverso la SQUALIFICA del calciatore Torracca Marco fino al 12 Maggio 2003. Gara Vernazza-Pegazzano del 16.3.2003 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 33 del 20.3.2003 C.P. Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 86 - Reclamo Pol. Pegazzano 2000 San Michele avverso la SQUALIFICA del calciatore Torracca Marco fino al 12 Maggio 2003. Gara Vernazza-Pegazzano del 16.3.2003 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 33 del 20.3.2003 C.P. Spezia La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso della Pol. Pegazzano 2000 San Michele e rilevato: · che la reclamante ritiene a) eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta al proprio tesserato che aveva reagito ad un’aggressione subita da un avversario rincorrendolo senza colpirlo; b) che, visto il comportamento aggressivo dei calciatori della Soc. Vernazza, chiede che la ripetizione della gara disposta dal Giudice Sportivo, avvenga in campo neutro; · che dagli atti ufficiali, assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, si rileva che il Torracca ha reagito all’aggressione subita da un avversario e, uscendo dal terreno di gioco, lo inseguiva fin negli spogliatoi, ove questi aveva cercato rifugio; · che la richiesta della Pol. Pegazzano 2000 San Michele di far disputare la ripetizione della gara in campo neutro è inammissibile, perché non si tratta di sanzione appellabile a questo giudicante; · che la SQUALIFICA inflitta al calciatore Torracca Marco appare equa ed appropriata al comportamento aggressivo riferito negli atti, con l’aggravante di aver abbandonato, senza autorizzazione, il terreno di gioco; per questi motivi respinge il reclamo e pone a carico della reclamante la tassa reclamo.
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