COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 – Reclamo U.S. Letimbro avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Taggia 2000 – Letimbro del 27.10.2002.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 - Reclamo U.S. Letimbro avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Taggia 2000 - Letimbro del 27.10.2002. L’U.S. Letimbro ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di terza categoria Taggia 2000-Letimbro disputata il 27 Ottobre 2002 e terminata col risultato di 5-0. Sostiene la reclamante che in quella gara fu schierato dall’A.C. Taggia 2000 il calciatore Arieta Marco squalificato per due turni con C.U. n. 13 del 24.10.2002 Comitato Provinciale di Savona. Chiede pertanto l’applicazione a carico dell’A.C. Taggia 2000 della sanzione di cui all’art. 12 punto 5 CGS (ex art. 7/5 del vecchio CGS). Il reclamo merita l’accoglimento. Come risulta dagli atti ufficiali il calciatore Arieta Marco è stato schierato, nella gara in epigrafe, in posizione irregolare dall’A.C. Taggia 2000, dovendo lo stesso scontare due turni di squalifica inflittigli dal giudice sportivo con C.U. n. 13 del 24 Ottobre 2002 C.P. Savona. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come dianzi proposto dall’U.S. Letimbro, delibera di infliggere all’A.C. Taggia 2000 la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Taggia 2000-Letimbro del 27 Ottobre 2002 col risultato di 0-2 (art. 12 punto 5 CGS). Infligge al dirigente accompagnatore della squadra Sig. Di Bartolo Giuseppe la sanzione dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS), all’A.C. Taggia 2000 l’ammenda di E. 150,00 (euro centocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b CGS) ed al calciatore Arieta Marco la squalifica per un’ulteriore giornata. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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