COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 09/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo U.S. Valleggia avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Valleggia-Sassello del 24.11.2002. C.U. n. 18 del 28.11.2002 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 09/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 - Reclamo U.S. Valleggia avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Valleggia-Sassello del 24.11.2002. C.U. n. 18 del 28.11.2002 C.P. Savona Il Giudice Sportivo, esaminato il referto della gara in epigrafe e rilevato che l’U.S. Valleggia aveva sostituito, al 47’ del 2° t., un proprio calciatore con il Signor Verricelli Mario, che fino a quel momento aveva svolto le funzioni di collaboratore arbitrale (guardialinee di parte), contravvenendo così al disposto della regola 6 delle “regole del gioco del calcio”, ha inflitto al sodalizio la punizione sportiva di perdita della gara a’ sensi dell’art. 12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. L’U.S. Valleggia ha proposto, nei termini, reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo l’annullamento della decisione del primo giudice con l’omologazione del risultato di 2-0 da essa acquisito sul campo. Afferma. la reclamante, di aver così operato dopo avere avuto dall’arbitro conferma “con certezza” della regolarità d’utilizzo come calciatore, nel corso della gara, del soggetto fino allora svolgente funzione di collaboratore arbitrale. Il reclamo non può trovare accoglimento. La decisione del primo giudice è esente da censura giacché trattasi di violazione di una precisa norma della FIGC annessa alla regola 6 delle “Regole di gioco”, che come tale non può non essere conosciuta ed applicata dai soggetti partecipanti ai campionati federali. Consegue che per il combinato disposto della citata disposizione con l’art. 12 comma 5 lett. b) CGS, affermante l’applicazione della punizione sportiva per l’irregolare utilizzo di soggetti come assistenti di parte, la decisione del primo giudice va confermata. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera disponendo l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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