COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 – Reclamo Soc. Il Fabbro Scoffera avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara Il Fabbro Scoffera – Olimpia del 30.11.2002 Camp. Terza Categoria. C.U. n. 20 del 5.12.2002 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 35 - Reclamo Soc. Il Fabbro Scoffera avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara Il Fabbro Scoffera - Olimpia del 30.11.2002 Camp. Terza Categoria.
C.U. n. 20 del 5.12.2002 C.P. Genova
A seguito del referto della gara Il Fabbro Scoffera – Olimpia disputata il 30.11.2002 e valevole per il Campionato di Terza Categoria, il Giudice Sportivo squalificava per due giornate il campo della Soc. Il Fabbro Scoffera comminando anche un’ammenda di € 120 (euro centoventi) ed infliggeva ai calciatori Gaggero Luca la squalifica fino al 31.5.2004, Avanzino Roberto la squalifica fino al 1.12.2003 e Mazzino Roberto la squalifica per due giornate.
La Soc. Il Fabbro Scoffera ha proposto reclamo avverso tali provvedimenti ma l’istanza è inammissibile perché non sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio; la firma apposta in calce all’istanza non è conforme a quella del presidente (legale rappresentante) o del vice-presidente, depositate in segreteria sul foglio d’iscrizione della società al campionato corrente; anzi, tale firma appare del tutto estranea alla composizione del consiglio direttivo della società.
Il reclamo munito di sottoscrizione inefficace è da considerarsi “tamquam non esset” con la conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri (v. Caf C.U. n. 8/c – 19.10.1989-app. Ronconi Massimo) .
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Soc. Il Fabbro Scoffera, e si astiene dall’esame di merito.
La tassa, addebitata in conto, deve essere incamerata (art. 29 comma 13 CGS).
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