COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Reclamo U.P. Plodio avverso la regolarità della gara del Campionato di terza categoria Plodio-Aurora Calcio del 5.1.2003 e avverso le squalifiche dei calciatori Reale Daniele e Barbero Paolo per due gare, Bergero Gianluca fino al 30.6.2003 e Re Giorgio per quattro giornate. C.U. n. 23 del 9.1.2003 C.P. Savona.

Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 - Reclamo U.P. Plodio avverso la regolarità della gara del Campionato di terza categoria Plodio-Aurora Calcio del 5.1.2003 e avverso le squalifiche dei calciatori Reale Daniele e Barbero Paolo per due gare, Bergero Gianluca fino al 30.6.2003 e Re Giorgio per quattro giornate. C.U. n. 23 del 9.1.2003 C.P. Savona. Contro le sanzioni indicate in epigrafe ha proposto reclamo nei termini l’U.P. Plodio chiedendo: 1. la ripetizione della gara Plodio – Aurora Calcio del 5.1.2003 per errore dell’arbitro che non avrebbe consentito l’ingresso in campo, a partita iniziata da qualche minuto, di un calciatore regolarmente indicato sulla distinta di gara ed in possesso di relativo documento d’identificazione; 2. l’affrancamento delle squalifiche inflitte ai propri calciatori Reale Daniele, Barbero Paolo, Bergero Luca e Re Giorgio “in quanto avvenute in una gara irregolare e condizionata non solo sul piano del gioco dal comportamento e dalla decisione (da parte del direttore di gara) di escludere un giocatore dalla formazione”. Afferma inoltre che il calciatore Bergero Gianluca “non ha in nessun modo toccato o spinto il direttore di gara”. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo, parzialmente inammissibile, non può trovare accoglimento. Il reclamo è inammissibile nella parte in cui impugna la regolarità della gara per errore dell’arbitro, perché materia di competenza, in primo grado, del Giudice Sportivo, al quale avrebbe dovuto essere inviato con le modalità di cui all’art. 23 commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva (preavviso telegrafico entro le ore 24 del giorno successivo alla gara ed invio delle motivazioni entro il settimo giorno). Parimenti inammissibile è il reclamo avverso le squalifiche per due giornate inflitte ai calciatori Reale Daniele e Barbero Paolo, perché sanzioni di durata inferiore al minimo appellabile (art. 41 punto 3 lett. a CGS). Tutte le altre richieste vanno respinte. La stravagante tesi della società di considerare le infrazioni commesse dai calciatori Re Giorgio e Bergero Luca come non avvenute perché commesse nel contesto di una gara inficiata da un errore arbitrale appare del tutto priva di qualsiasi pregio difensivo e va respinta come pure l’eccezione formulata per il calciatore Bergero Paolo, perché di essa non v’è traccia alcuna sul referto di gara; anzi l’arbitro ha fornito una descrizione precisa e particolareggiata dell’episodio, affermando che il giocatore, in occasione dell’espulsione di un compagno, lo aveva afferrato e gli aveva stretto con forza il braccio destro, quindi gli aveva messo le mani sul petto spingendolo e lo aveva pesantemente insultato e minacciato; talché le sanzioni inflitte in primo grado ai due tesserati, eque e proporzionate alle infrazioni commesse, vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.P. Plodio, per la richiesta di ripetizione della gara e per le squalifiche dei calciatori Reale Daniele e Barbero Paolo e lo respinge per la parte che impugna le squalifiche dei calciatori Re Giorgio e Bergero Luca. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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