COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Reclamo U.S. Olimpia avverso l’ammenda di € 103 ed avverso le squalifiche dei calciatori Leonardo Canepa per tre giornate, Francesco Danero per tre giornate e Alessandro Borselli fino al 30.4.2003. Gara Liguria – Olimpia del 15.2.2003 Campionato terza categoria. C.U. n. 29 del 20.2.2003 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 - Reclamo U.S. Olimpia avverso l’ammenda di € 103 ed avverso le squalifiche dei calciatori Leonardo Canepa per tre giornate, Francesco Danero per tre giornate e Alessandro Borselli fino al 30.4.2003. Gara Liguria - Olimpia del 15.2.2003 Campionato terza categoria. C.U. n. 29 del 20.2.2003 C.P. Genova La Commissione Disciplinare, letti gli atti, sentita la società reclamante preso atto: che l’U.S. Olimpia chiede: a) l’annullamento o il ridimensionamento dell’ammenda di € 103, essendo i fatti causati dalla non ideale condizione psicofisica dell’arbitro e comunque non si erano verificati incidenti di nessuna natura che potevano richiedere assistenza al direttore di gara; b) l’affrancamento o la riduzione delle squalifiche inflitte ai tre calciatori: Leonardo Canepa (tre giornate), per difetto di motivazione del G.S., Francesco Danero (due giornate) perché le imprecazioni riferite dall’arbitro non erano dirette contro la sua persona, e Alessandro Borselli perché si era solo avvicinato all’arbitro senza toccarlo; c) l’audizione in giudizio dei tre calciatori e del rappresentante della Società; che è inammissibile l’istanza avverso la squalifica per due giornate al calciatore Francesco Danero, non essendo la sanzione impugnabile a’ sensi dell’art. 41 punto 2 lett. b) C.G.S.; che parimenti inammissibile è la richiesta di audizione in giudizio dei tre tesserati colpiti da provvedimento di squalifica, essendo tale facoltà concessa solo nel caso di reclamo direttamente proposto dai medesimi; che per le altre sanzioni appellate le doglianze della società reclamante non trovano riscontro nelle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, nel quale si accerta che il Canepa, a fine gara, ha minacciato l’arbitro, il Borselli, espulso per minacce, aveva appoggiato le mani sul direttore di gara facendolo barcollare, e che nessuna assistenza è stata prestata all’arbitro da parte della Società in occasione dell’assalto al suo spogliatoio da parte di dirigenti e calciatori dell’Olimpia (fatti di fine gara); che le sanzioni irrogate in prime cure appaiono congrue e proporzionate ai fatti; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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